Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2274 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2274 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA GLYPH INDIRIZZO, INDIRIZZO
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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ne GLYPH Ler« LO i e N à -1- 1 « uc jitaillPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Il Gup del Tribunale di Genova, con sentenza del 13/05/2022, alli esito di giudi abbreviato, aveva assolto perché il fatto non costituisce reato l’imputato NOME dal reato previsto dall’art. 7 D.L. n.4 del 2019 contestato al capo A), per aver rilasciat attestazioni nella domanda di reddito di cittadinanza, e dal reato di truffa aggravata conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis cod. pen., perché il fatt sussiste, contestato al capo B), in quanto aveva ritenuto inidonea la falsa dichiarazione a ind in errore l’ente erogatore del beneficio. Il giudice di primo grado aveva altresì dispo restituzione della carta di reddito di cittadinanza e della somma in sequestro pari a euro all’RAGIONE_SOCIALE.
Si precisa che all’imputato era contestata, nel capo di imputazione sub A), la violazi dell’art.7 comma 1, D.L. n.4 del 2019, in quanto, al fine di ottenere indebitamente il bene del reddito di cittadinanza, nell’istanza di concessione del beneficio presentata in 20/04/2020, aveva dichiarato di essere cittadino titolare del permesso di soggiorno dell’Unio Europea per soggiornanti di lungo periodo e di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, men in realtà egli era titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo con scad 23/06/2020, avendo fatto ingresso in Italia in data 28/05/2017.
Si contestava altresì, nel capo di imputazione B), la violazione dell’art. 640 bis cod. per aver, con artifici e raggiri consistiti nell’aver fornito false informazioni nella finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, indotto in errore i soggetti preposti al va sussistenza dei requisiti, conseguendo l’ingiusto profitto di euro 3900 pari all’import contributi erogati dall’RAGIONE_SOCIALE dal 25/05/2020 fino al 27/11/2020.
2.Con sentenza del 04/06/2025, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell’appello dal Pubblico Ministero, ribaltando l’esito assolutorio della sentenza del primo giudice dichiarato la penale responsabilità di NOME per il reato a lui ascritto al capo A) e riqualificato il fatto contestato nel capo B) nel reato di cui all’art. 640, comma 2, numero pen., rideterminando la pena della reclusione in anni uno.
3.Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello ricorre per cassazione l’imputat affidando ricorso a due motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 7, primo, D.L. n. 4 del 2019 per difetto dell’elemento soggettivo del reato. Rappresenta di ess alloglotta, privo di competenze specifiche e di aver presentato, nel momento della redazion della domanda, tutta redatta in lingua italiana, la documentazione in suo possesso, dalla qua emerge in modo evidente che egli era titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asi e che aveva fatto ingresso in Italia in data 28/06/2017. Evidenzia che il cittadino straniero
poter confidare, ai fini della compilazione di una domanda, sulle corrette informazioni rese funzionari preposti a uffici pubblici competenti e sul vaglio della documentazione allegata istanza, tanto più in ragione della peculiare condizione del soggetto richiedente.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B), così riqualificato ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., dalla Corte d’appello. La territoriale non ha infatti considerato che nel caso concreto l’imputato non ha posto in es alcuna condotta di induzione in errore, posto che al funzionario del pubblico ufficio era fornita la documentazione dalla quale si evinceva ictu °cui/ l’insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’erogazione del beneficio. Non essendovi stata produzione di documentazione falsa, i funzionari addetti alla verifica della sussistenza requisiti per l’erogazione della prestazione avrebbero dovuto espletare il necessario contro entro 5 giorni dalla sua ricezione dell’istanza e così verificare la non concordanza documentazione allegata alla richiesta e le dichiarazioni sottoscritte al momento della redazio dell’istanza.
4.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte e memoria illustrativa c quale ha ribadito l’assenza di artifici e raggiri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, concernente il reato contestato nel capo A), è infondato.
La Corte territoriale, nel ribaltare l’esito assolutorio, ha evidenziato che il ricor data 20/04/2020, aveva presentato domanda finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza, dichiarando di essere cittadino proveniente da paesi terzi, in possesso del permess di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di aver soggiorNOME in Italia per almeno anni. Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza è invece emerso che il ricorrente titolare di permesso di soggiorno per la richiesta di asilo rilasciato in data 21/09/201 scadenza al 31/08/2020, e che aveva fatto ingresso in Italia in data 28/06/2017. Risulta quin provata la penale responsabilità per il reato contestato sia sotto il profilo oggettivo che profilo soggettivo, posto che il ricorrente era ben consapevole di dichiarare il falso e possedere il requisito all’epoca richiesto, essendo entrato in Italia irregolarmente per la volta il 28/06/2017 come risulta dall’elenco dei precedenti dattiloscopici in atti. Infatti in ordine alla sussistenza del diritto a percepire l’erogazione non esclude il dolo ai sensi d 47 cod. pen., in quanto l’ignoranza circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge si in un errore su legge penale. Infatti, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’otte del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a per
l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su l penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzide disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. ( 23265 del 07/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286413, ove, in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, n presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati d cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto).
Quanto alla legittimità del requisito della residenza decennale nel territorio dello Stat recentemente affermato che è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, suddetto requisito, pur se è limitato a cinque anni (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/20 Rv. 288230). Nel caso in disamina, sussiste dunque la persistente rilevanza penale della condotta contestata al ricorrente, posto che egli risulta essere residente da meno di cinque anni territorio dello Stato al momento della dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE redatta in data 20/04/20 essendo egli giunto in Italia il 28/06/2017.
È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, concernente il reato contestato al c B). Si premette che la condotta fraudolenta rilevante ex art. 640 cod. pen. si concreta in qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consente la realizzazione di un ingiusto profitto, con altrui danno. La rilevanza giuridica di tale condotta va pertanto ri non nella particolarità della sua estrinsecazione ma nella sua idoneità a generare la percezio di una falsa apparenza esteriore, dalla quale derivi l’inganno. Dunque, anche le dichiarazi menzognere ben possono costituire raggiro ed integrare l’elemento materiale del delitto d truffa, allorché vengano presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo, di viene carpita la buona fede.
Sotto tale profilo si è affermato in giurisprudenza che la valutazione dell’idoneità ex dell’artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l’altrui buona fede assume rilevanza nella ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l’e raggiunto ex post dimostra implicitamente la concreta e effettiva idoneità della condotta (S 2, n. 51166 del 25/06/2019, Rv. 278011; Sez. 2, n. 32904 del 23/09/2025, Rv. 288611 – 01).
Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, avendo correttamente escluso che fra le due norme in contestazione vi sia un concorso apparente di norme, specificando che la truff è una fattispecie di evento (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387), ha riqualificato il fatto contestato nel capo B) ai sensi dell’art. 640 cod. pen., così acco integralmente l’atto di appello formulato dal Procuratore generale, il quale aveva chie l’inquadramento a norma dell’art. 640 cod. pen, e non a norma dell’art. 316 ter cod. pen motivando la suddetta qualificazione giuridica in quanto il sistema normativo non prevede che l’RAGIONE_SOCIALE si limiti a prendere atto delle autocertificazioni, ma impone all’ente erogatore di eser
un controllo sulla sussistenza delle condizioni legittimanti, da effettuarsi nel termine di 5 dalla presentazione dell’istanza. Il giudice a quo, dunque, risaltando la presenza de li elem degli artifici e raggiri, dell’induzione in errore e dell’ingiusto profitto con altrui a e elementi costitutivi della truffa, in conformità al costante orientamento di questa Corte, che l’accento proprio sui connotati fraudolenti della condotta per distinguere tale ipotesi di re quella prevista dall’art. 316-ter, cod.pen. (cfr., tra molte, Sez. U, Sentenza n. 1656 19/04/2007, Carchivi Rv. 235962 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254354 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 49464 del 01/10/2014, COGNOME, Rv. 261321 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000 – 01).
Infatti, la differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e qu truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse – che hanno in comune l’elemento dell’indebita percezione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle C europee – va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo. Pertanto, qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, la fattispecie prevista dall’art. 316-ter cod. pen. e non quella di cui all’art. 640-bis stes (Sez.6, n.28665 del 31/05/2007, Rv. 237114; Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435).
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che è stata accertata l’inveridicità della dichiarazione presentata all’RAGIONE_SOCIALE dall’imputato, il qual domanda aveva asserito falsamente di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di risiedere in Italia da più di dieci anni, mentre era soltanto titolare di un permesso di sog per motivi di asilo per richiesta di asilo con scadenza 23/06/2020 e di aver fatto ingresso in in data 28/05/2017. Ciò integra il reato di cui all’art. 7 D.L. n.4/2019.
Ne deriva che per la ravvisabilità del reato di cui all’art. 640 cod. pen. è necessario un quid pluris rispetto alla mera dichiarazione inveridica, che integri gli estremi della fraudolenza no della decettività come attitudine a trarre in inganni e indurre in errore. Ciò può avvenire la il privato, oltre a rendere una dichiarazione falsa, alleghi documentazione materialmente ideologicamente falsa.
Orbene, nulla di ciò si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale non h fornito risposta all’asserto difensivo secondo cui l’imputato, pur rendendo una dichiarazione fa nell’istanza, aveva allegato alla domanda documentazione attestante il vero, e cioè il permess di soggiorno e i documenti attestanti la data di ingresso nel territorio italiano, con ciò dov escludere qualunque intento fraudolento.
Al riguardo, la Corte territoriale si è limitata ad affermare l’idoneità in astratto de e artifici a indurre in errore i destinatari della dichiarazione, stante l’impossibilità per ragioni organizzative, di procedere a tutti gli accertamenti necessari nel termine previst legislatore, senza chiarire se, nel caso concreto, effettivamente i controlli siano stati ef o meno, sia pure tardivamente, e senza effettuare alcuna valutazione in ordine all’induzione
errore dell’ente erogatore del beneficio, chiarendo se, effettivamente, alla domanda fos allegata documentazione veridica dalla quale sarebbe potuto evincere ictu ()culi l’insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge.
3.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova limitatamente al reato di cui al capo B) de rubrica. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della rubrica, con rin per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta ricor nel resto. Visto l’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., indica in giorni novanta il term deposito della motivazione.
Così deciso all’udienza del 21/11/2025
Consigliere estensore
Presidente
NOME COGNOME
DeposittAa in Cancelleria