Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2732 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2732 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 no 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 13 marzo 2023, quale NOME COGNOME era stato condanNOME, riconosciute le attenuanti generiche equival contestata recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di del reato ex art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; fatti commessi in Canicattì il 2 m e il 7 gennaio 2020.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del g colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigur rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione giudici di merito, i quali hanno evidenziato che NOME, nelle domande del 29 marzo 20 7 gennaio 2020 finalizzate al percepimento del reddito di cittadinanza (domande chiar riconducibili al ricorrente anche se trasmesse in forma telematica), ha consapevolmente di riportare l’effettivo importo del reddito riferibile al suo nucleo familiare, venen un’informazione importante ai fini del conseguimento del beneficio economico.
Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la violazione 69 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo perti stato sottolineato che i precedenti penali dell’imputato e l’ammontare del danno cagio consentivano di operare un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generich
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni r cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, R
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in fa della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.