Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9557 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9557 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 maggio 2025, con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 10 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di Caltanissetta l’aveva condannato, in relazione al reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per aver omesso di comunicare di essere stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e contestualmente associato ad istituto penitenziario;
che, con un primo motivo di doglianza, si eccepisce la nullità della sentenza per difetto dei requisiti essenziali, avendo la Corte territoriale attribuito l’att appello a soggetto diverso dall’odierno ricorrente e richiamato un Tribunale che non ha emesso la sentenza appellata;
che, con un secondo motivo, si lamenta la violazione di legge per avere il giudice ritenuto sussistente il reato nonostante l’aver riportato condanne penali non rientri nel novero della tipicità dell’art. 7 del dl. 4 del 2019, considerata altr l’assenza dell’elemento soggettivo del reato;
che, in terzo luogo, si denunzia la inosservanza dell’art. 131-bis, cod. pen., per avere il giudice negato il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto;
che, con un quarto motivo, si eccepiscono il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 99 cod. pen., avendo la Corte di appello confermato la recidiva con una motivazione generica, senza valutare la natura, la datazione e l’omogeneità dei precedenti;
che, con un quinto ed ultimo motivo, si eccepisce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per avere la Corte di appello negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare le circostanze personali e sociali dell’imputato, lo stato di detenzione e la marginalità della condotta;
che la difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto.
Considerato che i motivi esposti dal ricorrente non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti d emergenze processuali;
che il primo motivo è manifestamente infondato, perché inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti e non relative a nullità
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assolute o inutilizzabilità patologica, visto che, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. e depositata in data 11 settembre 2025, la Corte di appello ha sostituito il dispositivo in calce alla sentenza impugnata con il seguente: «Visto l’art. 605 cpp, conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in composizione monocratica, in data 12 novembre 2024 appellata da NOME NOME che condanna al pagamento delle maggiori spese processuali. Visto l’art. 544 3 co. cpp assegna termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. Caltanissetta, 12 maggio 2025».
che, con riguardo al secondo motivo, il giudice ha correttamente ritenuto integrata la tipicità della fattispecie attraverso il riferimento dell’art. 7, comm alle cause di riduzione, specificamente previste nell’art. 3, comma 13, e all’obbligo di persistenza delle condizioni relative all’an e al quantum del beneficio previsto dall’art. 2;
che il terzo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, oltre che per ragioni sopra esposte, anche perché inerenti al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il giudice del merito ha esaustivamente argomentato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità, avendo tenuto conto, ai fini della valutazione di gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, non soltanto della somma percepita grazie all’attività di lavoro dipendente, ma anche del vantaggio economico ottenuto grazie alla mancata riduzione del reddito di cittadinanza;
che, quanto al quarto motivo di ricorso, la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva contestata atteso che il nuovo reato costituisce rinnovata espressione di tendenza a delinquere e pericolosità sociale;
che, quanto al quinto motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi ravvisati elementi positivi valorizza bili.
Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.