Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9741 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9741 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’8 maggio 2025, con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale lo stesso era stato condannato, per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.I., del 28 gennaio 2019, n. 4, per avere falsamente indicato il titolo di soggiorno idoneo ad ottenere il reddito di cittadinanza, pur risultando, in realtà, sprovvisto del permesso di soggiorno dichiarato;
che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio della motivazione, che risulterebbe meramente apparente, non avendo disvelato l’iter logico posto a base della condanna.
Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non esponendo alcun elemento specifico di criticità della sentenza impugnata, la quale, per contro, si esprime adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto e all’imputabil soggettiva di esso al ricorrente (pagg. 3 e 4).
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.