Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9695 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9695 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 6 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Messina il 4 aprile 2024, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legg n. 26 del 2019; fatto commesso in Messina il 6 luglio 2019, il 2 marzo 2020 e il 15 marzo 2021.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’ade ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalm rilevante la condotta dell’imputato; quest’ultimo, infatti, nelle domande volte all’ottenimento d reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare la reale composizione del nucleo familiare e il reddito percepito dai suoi familiari, la cui entità avrebbe precluso la percezione del beneficio.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell continuazione, è inammissibile per carenza di interesse, posto che la pena è stata inflitta n minimo edittale senza aumenti ex art. 81 cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.