Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40796 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Raddusa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le note di replica trasmesse dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, in data 4 novembre 2025.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza, emessa in data 27/01/2025, la Corte di Appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna che ha condannato NOME NOME alla pena di anni due e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 7 comma 1 e 3 L. 26/2019.
Avverso tale pronuncia COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando sei motivi.
2.1 Con il primo motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 commi 1 e 3 del d. 1.28.01.2019 n. 4 convertito in legge con modifiche dalla legge 28.03.2019 n. 26 in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p., in quanto l’imputato doveva essere assolto perché il fatto non costituisce più reato
per l’intervenuta abrogazione della norma incriminatrice per effetto della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197).
Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge, in quanto l’imputato doveva essere assolto con la formula perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato. La difesa osserva che, nel momento in cui NOME ha presentato la domanda all’RAGIONE_SOCIALE (06.03.2019), il legislatore non aveva previsto come causa ostativa per ottenere il beneficio la sussistenza in capo al richiedente di condanne definitive per alcuni gravi delitti, tra cui il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. quindi previsto alcun obbligo di fornire informazioni sulle precedenti condanne, obbligo introdotto soltanto con la legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26.
Con il terzo motivo la difesa deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 522 c.p.p. per violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza, ai sensi dell’art. 521 comma 2 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Osserva il difensore che il fatto per cui NOME è sta condannato è diverso da quello contestato in quanto la falsità andrebbe ricondotta alla domanda integrativa presentata dall’imputato in data 4.10.2019 e non a quella presentata in data il 6.3.2019. Inoltre, NOME ha percepito legittimamente il reddito di cittadinanza da marzo a settembre 2019, in quanto la causa ostativa è stata introdotta solo successivamente.
Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato.
Con il quinto motivo la difesa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d. I. n. 4/2019 e difetto di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della fattispecie meno grave prevista dall’art. 7 connma 2 L. n.4/2019.
Con il sesto motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 99 comma 1 cod. pen. in relazione all’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva semplice. La difesa evidenzia che i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione la circostanza che l’imputato ha commesso i fatti contestati per la sua conclamata povertà, circostanza che avrebbe dovuto indurre i giudici a non applicare l’aumento di pena per la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Tutti i motivi costituiscono una mera riproposizione di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale, con la so esclusione del quinto motivo, come si dirà.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019 rv. 276062 – 01 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019).
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Infatti, il ricorso non può ignorare le affermazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che porta, in forza dell’art. 592 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. all’inammissibilità.
Dunque, difetta del requisito della specificità l’impugnazione ripetitiva, consistente nella testuale replica di argomenti difensivi già utilizzati in un grado precedente.
Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorso proposto dalla difesa si limita a ripetere le censure contenute nell’atto di appello, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, difettando quindi i motivi di impugnazione del necessario requisito della specificità.
Infatti, la Corte di Appello, in relazione al primo motivo, ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalle S.U. della Cassazione (S.U., n. 49686 del 13/07/2023, rv 285435- 01), secondo cui l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, avvenuta il 10 gennaio 2023, non ha prodotto alcun immediato effetto abrogativo delle disposizioni censurate, essendo stato questo espressamente rinviato dallo stesso comma «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
In relazione al secondo e al terzo motivo, la Corte di Appello siciliana ha chiarito che è stato processualmente accertato che in data 18 settembre 2013 era divenuta irrevocabile la condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e che, in data 4 ottobre 2019 l’imputato aveva provveduto a sottoscrivere le dichiarazioni
aggiornate in conformità al nuovo modulo di domanda introdotto dalla legge di conversione n. 26/2019, omettendo di indicare una delle cause ostative alla prosecuzione dell’erogazione del beneficio.
La Corte ha evidenziato ancora che è stato approfondito nel corso del dibattimento proprio il tema della dichiarazioni integrativa sottoscritta dallo stesso imputato, il quale ha quindi avuto ampia possibilità di difendersi. I giudici di appello hanno quindi escluso il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza con una motivazione adeguata e logica.
La difesa nelle note di replica sottolinea che il P.M. non ha mai proceduto a modificare la contestazione all’imputato, neppure dopo aver ascoltato e preso atto delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria e, quindi, si chiede se ai fini stabilire la data di commissione del reato ed il calcolo dei termini di prescrizione, si debba tener conto della contestazione o della diversa data della domanda integrativa, cioè il 4.10.2019.
La questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla difesa è irrilevante, in quanto in ogni caso il tempo di prescrizione del reato contestato non è decorso e, dunque, vi è carenza di interesse.
5. In relazione al quarto motivo, la Corte d’appello ha escluso, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici, la configurabilità di un errore inescusabile in capo all’imputato, facendo applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., in quanto la suddetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del medesimo decreto. (In motivazione, è aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto)» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 – 01).
6. Va invece approfondito il tema relativo al quinto motivo di ricorso con il quale la difesa chiedeva applicarsi la previsione di cui all’art. 7 comma 2 d. I. n. 4/2019, in quanto la Corte di Appello si è limitata ad affermare che la richiesta non può essere accolta in quanto generica.
Invero la difesa aveva evidenziato, sia pure sinteticamente, gli elementi sulla base dei quali il fatto contestato andava ricondotto all’art. 7 comma 2 d.l. cit.
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Trattandosi di questione di diritto che non necessita di accertamenti di fatto, può essere esaminata direttamente da questa Corte.
L’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, così recitava prima della conversione in legge: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna».
La legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019, ha aggiunto la lettera c-bis) che ha introdotto l’ulteriore requisito della «mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3».
L’art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, è stato a sua volta modificato dalla legge di conversione che ha ampliato i casi di revoca del beneficio. A seguito di tali modifiche il comma 3 così recita: «Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna».
In conseguenza di tali modifiche, non può beneficiare del reddito di cittadinanza colui il quale sia stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bi cod. pen. nei dieci anni precedenti la richiesta.
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In sede di conversione è stato aggiunto anche il comma 1-bis dell’art. 13 che così recita: «1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio».
E’ vero che quando l’imputato ha presentato la domanda (15/03/2019) il d.l. n. 4 del 2019 non prevedeva il requisito indicato dalla lettera c-bis), introdotto come visto solo in sede di conversione, e tuttavia, dalla lettura dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, risulta con chiarezza che i requisiti per ottenere il reddito d cittadinanza devono sussistere non solo al momento della domanda ma persistere per tutto il periodo della erogazione del beneficio.
Si possono quindi verificare, alla luce delle disposizioni transitorie, due ipotesi: nella prima, il soggetto che legittimamente, prima della conversione del decreto legge, ha percepito il reddito di cittadinanza, non avendo più i requisiti per ottenere detto beneficio a seguito dell’introduzione di nuove cause ostative, omette di comunicare le informazioni rilevanti ai fini della revoca di detto beneficio; nella seconda, il medesimo soggetto effettua una nuova dichiarazione nella quale falsamente omette dichiarazioni dovute per continuare ad ottenere l’erogazione del beneficio.
Dunque, entrambe le condotte sanzionate sono omissive, ma il diverso disvalore giustifica un trattamento sanzionatorio differenziato. Infatti, nel primo caso, l’omissione impedisce la revoca di un beneficio che all’epoca della presentazione della domanda poteva legittimamente essere erogato; nel secondo caso invece, nella piena consapevolezza di non averne più diritto, il soggetto omette un’informazione rilevante per continuare ad ottenere illegittimamente il beneficio.
Quindi, nel primo caso, la condotta sarà punibile ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del d.l. n. 4/2019, in quanto il soggetto omette informazioni che avrebbero comportato la revoca del beneficio.
Nel secondo caso, invece, la condotta sarà punibile ai sensi del primo comma dell’art. 7 del d.l. n. 4/2019, in quanto il soggetto rende la falsa dichiarazione al fine di ottenere il beneficio, altrimenti non dovuto. Infatti, la norma transitori impone al beneficiario una nuova dichiarazione nella quale si attesti di avere i presupposti per ottenere il beneficio, altrimenti trascorsi sei mesi non sarà più erogato. Quindi, in quest’ultimo caso, la falsità ricade su uno dei presupposti per l’erogazione del beneficio.
Nel caso in esame, NOME, in ragione delle modifiche introdotte con la legge di conversione, provvedeva a sottoscrivere le dichiarazioni aggiornate in riferimento al quadro F (“Condizioni necessarie per godere del beneficio”) e quadro G (“Sottoscrizione dichiarazione”), giacchè, se non avesse provveduto a tale adempimento, non avrebbe percepito più alcun emolumento. Nella dichiarazione relativa alle condizioni necessarie per godere del beneficio, l’imputato ometteva di dichiarare di essere stato condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. nei dieci anni precedenti, omissione che gli consentiva di ottenere il beneficio indebitamente da ottobre 2019 a maggio 2020.
Quindi NOME, nella dichiarazione del 4/10/2019 «al fine di conseguire indebitamente il beneficio di cui all’art. 3 del d.l. 4/2019» ometteva informazioni dovute e, segnatamente, di essere gravato da una sentenza di condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta.
La condotta dell’odierno imputato è quindi sussumibile nel primo comma dell’art. 7 del d. I. n. 4/2019, che è stato correttamente contestato.
Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, esso è generico in quanto la difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte di Appello siciliana ha spiegato le ragioni dell’aumento per la contestata recidiva, motivazione che può ritenersi adeguata e logica e come tale non sindacabile in questa sede.
In definitiva, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/11/2025