Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23583 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 24/06/1984
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME deduce l’erronea valutazione dell’intervenuta aboliti° criminis e la mancata riqualificazione del fatto nell’art. 316-ter cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine al dinie circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cort merito, la quale, per un verso, ha richiamato il costante orientamento di questa Sezio avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), a tenore del l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali d stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa di deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazion reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 lugl n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione de cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 285964; Sez. 3, n. 39155 d 24/09/2024, COGNOME, Rv. 286951 – 01); per altro verso, ha correttamente ribadito la special del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 rispetto alla generale fattispecie di cui ter cod. pen., in quanto la prima norma incriminatrice si riferisce a una peculiare erogazione parte dello Stato, ossia il reddito di cittadinanza, e, inoltre, anticipa la soglia della p fatto di rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovv omettere informazioni dovute, laddove, poi, l’ottenere indebitamente il beneficio in esame n è elemento costitutivo del fatto, ma rappresenta la finalità verso cui è protesa la v dell’agente, integrante il dolo specifico; per altro verso ancora, diversamente da qu opinato dal ricorrente, ha applicato le circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 5 della se impugnata); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il ricorso proposto dall’avv. NOME NOME COGNOME, pure nell’interesse di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione sussistenza dell’elemento soggettivo, è inammissibile perché la questione non era stat devoluta con l’appello sicché essa, implicando valutazione di carattere fattuale, non può ess dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.