Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in Polonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 aprile 2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 3 luglio 2024, ha rideterminato la pena inflitta a NOME in anni uno e mesi cinque di reclusione, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità per i reati di cui all’art. 7, comnna 1, del D.L. n. 4/2 unificati dal vincolo della continuazione, integrati dall’omessa comunicazione, in due distint domande di accesso al reddito di cittadinanza presentate in data 11 marzo 2019 e 11 novembre 2020, dello stato di detenzione del proprio coniuge, COGNOME NOME, informazione rilevante ai fini della corretta determinazione dell’importo del beneficio economico.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’imputata, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 7, comnna 1, D.L. n. 4/2019 in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per motivazione illogica e carente. La dif sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della tesi
difensiva, secondo cui l’omissione sarebbe frutto di un errore dell’operatore del CAF che ha materialmente compilato la domanda. Si evidenzia che l’imputata, non avendo un’ottima padronanza della lingua italiana, si sarebbe limitata a fornire la documentazione e ad apporre la firma, affidandosi completamente al patronato, siccome confermato dalla teste COGNOME NOME. La Corte d’appello, secondo la difesa, non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto infondata tale prospettazione, venendo meno al proprio obbligo motivazionale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 131-bis c.p. in relazione all’a 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La ricorrente asserisce che la Corte di merito si sarebbe soffermata esclusivamente sull’entità della sorn’rna indebitamente percepita, omettendo una valutazione complessiva delle modalità della condotta e delle circostanze del caso concreto, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione che è stata data alla Corte territoriale per respingere il motivo di gravame fondato sulla dichiarazione d COGNOME NOME, dapprima smarrita e quindi ritrovata dal responsabile del CAF.
La Corte di appello di Messina ha fornito una motivazione logica, coerente e completa in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, confutando puntualmente la tesi difensiva. I giudici di secondo grado – h nno correttamente evidenziato che la normativa vigente imponeva alla richiedente di dichiarare l’eventuale stato di detenzione di un componente del nucleo familiare direttamente nel corpo della domanda, compilando l’apposito “quadro F del modulo prestampato”. Non era, quindi, “affatto necessaria l’allegazione di una dichiarazione del congiunto attestante il proprio stato di detenzione, tantomeno una ulteriore dichiarazione del richiedente il beneficio, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo stato detentivo del fa miliare”.
Ha quindi ritenuto “palesemente inverosimile” la ricostruzione difensiva secondo cui COGNOME, responsabile del CAF cui l’imputata si era rivolta per la redazione e l’inoltro della domanda, avrebbe presentato la domanda riservandosi di integrarla con documentazione non necessaria. Inoltre, è stato sottolineato come la dichiarazione richiesta nel modulo fosse “agevolmente comprensibile e non suscettibile di diversa interpretazione”, escludendo così la possibilità di un errore incolpevole da parte dell’imputata, la quale era “ovviamente consapevole della detenzione del marito convivente”.
1.2 Con tale apparato argomentativo il motivo non si confronta così condannandosi all’inammissibilità.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata
e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dirit a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-01, in motivazione).
2. Anche il secondo motivo risulta inammissibile.
La Corte di appello ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 1 bis c.p. sulla base di due autonomi argomenti.
In primo luogo, ha ritenuto che il fatto non potesse considerarsi di particolare tenuità i ragione dell’entità del profitto illecito, quantificato in circa 4.200 euro, somma definita “non certo i rri so ri a “
In secondo luogo, ha rilevato la sussistenza di una causa ostativa all’applicazione dell’istituto, ovvero l’abitualità della condotta. Sul punto, la sentenza impugnata ha valorizza la circostanza che l’imputata avesse presentato “due domande ai fini dell’indebita erogazione del reddito di cittadinanza”, facendo così venir meno il requisito della “non abitualit del comportamento” previsto dall’art. 131-bis, comma 3, c.p.
Anche in questo caso, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento, esaurendosi nella riproposizione di un precedente inconferente, in quanto nella vicenda da quella sentenza definita il diniego della causa di non punibilità era stato fondato dalla Corte territori sul fatto che il profitto conseguito era gravato “sulla platea dei contribuenti” senza confrontar con l’allegazione difensiva che prospettava che l’indebito era stato pari a C 1000,00, e in un giudizio di valore, che però omette di spiegare perché l’obbiettivamente non irrisorio importo conseguito dalla ricorrente non assumerebbe rilevanza ai fini del giudizio relativo alla offensivit della condotta.
È invece del tutto ignorato, per quanto discutibile, in quanto non del tutto conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 01), il secondo argomento sviluppato dalla Corte zanclea prospettante l’abitualità del comportamento.
Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, risulta generico e privo della necessaria specificità, non confrontandosi con gli argomenti su cui si fonda la decisione.
3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugn e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, condanna la ricorr pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determina in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, esercitando la introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende Così deciso il 31/10/2025