Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CATANIA COGNOME‘COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CATANIA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CATANIA avverso la sentenza in data 05/10/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATA-
NOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona de Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; sentito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e nell’interesse di COGNOME NOME, si è riportato ai motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento;
sentita l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e nell’interesse di COGNOME NOME, si è riportata ai motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 05/10/2023 della Corte di appello di Catania, che, nei confronti di COGNOME e COGNOME, ha confermato la sentenza in data 24/03/2021 del Tribunale di Catania, che li aveva condannati per il reato di tentativo di estorsione, mentre nei confronti di
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COGNOME i giudici dell’appello hanno riconosciuto la continuazione tra lo stesso tentativo di estorsione e il fatto giudicato con la sentenza in data 08/06/2021 della Corte di appello di Catania, con conseguente rideterminazione della pena.
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 111, comma 6, Cost.; vizio di motivazione in relazione all’estensione dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen..
Il ricorrente rimarca come l’apporto collaborativo di COGNOME sia stato determinante per l’accertamento della reale entità dei fatti e per far emergere le modalità mafiose con cui è stato perpetrato il tentativo di estorsione oltre che la sua riconducibilità al gruppo mafioso di COGNOME.
Osserva che tale decisività è stata riconosciuta anche dai giudici di merito, ma che la «Corte ha omesso del tutto di motivare circa l’adeguatezza o meno della concessione della massima estensione della speciale attenuante richiesta dalla difesa», pur in presenza di una motivazione del giudice di primo grado compatibile con tale riconoscimento.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito il ricorrente osserva che la Corte di appello ha rigettato lo specifico motivo di gravame osservando che la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era fondata sui medesimi presupposti valorizzati per l’attenuante della collaborazione.
Precisa, però, che -invece- la richiesta era basata su presupposti diversi, in quanto veniva rimarcata la scelta di vita di COGNOME e non la collaborazione, così facendosi valere elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli necessari al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
Deduce la mancata attualizzazione della valutazione al momento della condanna, con la conseguente valorizzazione della condotta tenuta post delictum.
COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’attendibilità della persona offesa. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 56, 393 e 629 cod. pen..
Con il primo motivo d’impugnazione si denuncia il vizio di omessa o apparente motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa.
ig GLYPH o A tale proposito i ricorrenti spiegano che con l’atto di appello erai m stati evidenziatZ gli elementi che dimostravano l’inattendibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, soggetto pluripregiudicato (condannato per furto, calunnia, appropriazione indebita e altro) e contraddittorio nel suo dichiarato.
Si evidenzia, dunque, che la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame osservando che le contraddizioni cadevano su aspetti marginali della vicenda, senza tuttavia motivare sulle ragioni per cui tali aspetti dovessero ritenersi
marginali, visto che -invece- erano quelli che avevano attribuito alla vicenda una rilevanza penale e, comunque, avevano determinato la qualificazione giuridica in termini di estorsione piuttosto che di ragion fattasi.
Aggiunge che la credibilità della persona offesa non poteva essere ancorata al fatto che le sue dichiarazioni erano state meglio circostanziate per effetto delle contestazioni mosse dal pubblico ministero nel corso dell’esame testimoniale.
2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
I ricorrenti premettono che la decisione adottata si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato COGNOME che, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro, così configurandosi una violazione dei criteri indicati dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen..
Osservano come non possano essere considerati elementi di conferma né il fatto che COGNOME avesse già in passato preso parte a vicende simili a quella in esame, né le dichiarazioni della persona offesa, che costituiscono delle mere deduzioni del dichiarante, prive di oggettiva concretezza e che rimangono senza spiegazione da parte dei giudici quanto alle modalità di conoscenza delle circostanze narrate.
Viene altresì dedotta la mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del delitto di estorsione, mancando la prova che l’intervento di COGNOME e COGNOME non fosse a titolo di liberalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
1.1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla possibilità di applicare l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1 cod pen. nella massima espansione.
Tale questione, però, risulta sollevata per la prima volta con il ricorso.
Con l’atto di appello, invero, con riguardo all’attenuante di che trattasi, si chiedeva il riconoscimento della sua prevalenza sulle aggravanti.
La deduzione veniva correttamente risolta dalla Corte di appello, che la rigettava osservando che nei confronti di COGNOME era stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica, ossia una circostanza aggravante al cui riguardo l’art. 69, comma quarto, cod. pen. non consente la subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti.
Tale punto della motivazione non è stato impugnato dai ricorrente che, invece, si duole della mancata valutazione della possibilità di applicare l’attenuante nella sua massima espansione, così riferendosi a un profilo inedito, in quanto nessuna questione a tale proposito risulta devoluta al giudice dell’appello.
Va, dunque, ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state
devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
1.2. Il secondo motivo si rivolge alle circostanze attenuanti generiche, al cui riguardo si assume che sono state negate dalla Corte di appello sul presupposto erroneo secondo cui gli elementi evidenziati dalla difesa erano i medesimi che avevano condotto al riconoscimento dell’attenuante della collaborazione.
A tale proposito, dalla lettura dell’atto di appello emerge come la difesa avanzasse la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche apprezzandosi -oltre che la collaborazione prestata e la decisività della stessaanche elementi ulteriori, indicati nella dimostrazione di una nuova personalità dell’imputato, dimostrativa di “una chiara inversione della condotta criminosa e il distacco totale dalla organizzazione mafiosa di appartenenza”.
Ciò premesso, deve osservarsi come l’espressione da ultimo riportata -in realtà- descriva il requisito della dissociazione, che pure deve coesistere ai fini dell’utilità obiettiva della collaborazione al fine del riconoscimento dell’attenuante di che trattasi, costituendone -anzi- il presupposto.
L’art. 416-6/5.1, comma terzo, cod. pen., invero, impone di valutare la dissociazione alla stregua di un requisito immanente al fine del riconoscimento dell’attenuante di che trattasi, per come si evince dalla formulazione della norma, che, adoperando un gerundio (“dissociandosi”), rimarca la necessità che l’utilità obiettiva della collaborazione sia contemporaneamente accompagnata dalla dissociazione al fine del riconoscimento dell’attenuante.
Da ciò discende che la Corte di appello ha correttamente osservato che nell’appello, al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erano state evidenziati i medesimi elementi già valutati al fine del riconoscimento dell’attenuante speciale, ossia la dissociazione e la decisività del contributo colla bo rati vo.
Da qui la manifesta infondatezza anche del secondo motivo e, con esso, del ricorso nella sua interezza.
I ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME -esaminabili congiuntamente in quanto sovrapponibili- sono inammissibili.
Il ricorso ripropone le medesime questioni diffusamente esposte con l’atto di appello, riferibili all’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offe e del collaboratore di giustizia e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti.
2.1. Il tema dell’attendibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa che si assume compromessa dai precedenti penali e dalle numerose contraddizioni
nel narrato- è stato puntualmente affrontato dalla Corte di appello al paragrafo 6 della sentenza impugnata.
La Corte di appello, invero, ha evidenziato come l’attendibilità soggettiva fosse stata rigorosamente vagliata dal tribunale, osservando che il racconto si presentava reiterato, costante e non rancoroso e, al contempo, non celava le ragioni reali per cui COGNOME pretendeva il pagamento di determinate somme, raccontando la sottostante vicenda che aveva riguardato una forniture di bibite in favore dei fratelli COGNOME, circostanza -evidenzia la Corte di merito- confermata in sede di esame dibattimentale dallo stesso imputato.
Osservano, inoltre, i giudici dell’appello: «Anche la genesi della denuncia sorregge la valutazione di credibilità del RAGIONE_SOCIALE, che invero si è visto costretto a sporgere denuncia solo dopo la pesante aggressione fisica subita il 12.04.2011, evidentemente essendosi reso conto solo in quella circostanza del serio pericolo per la propria incolumità, manifestando le modalità con cui si è giunti alla denuncia la genuinità e spontaneità della stessa».
La Corte ha altresì rimarcato come COGNOME non si sia costituito parte civile, così difettando anche la presenza di eventuali interessi economici, tali da condizionare la genuinità del dichiarato.
I giudici della Corte di merito hanno altresì sottolineato la coerenza, la specificità, la ricchezza di dettagli del racconto, privo di incongruenze degne di nota, oltre che supportato da numerosi riscontri estrinseci quali: la documentazione sanitaria; la deposizione del teste di polizia giudiziaria, che confermava il verbale di arresto degli imputati, che avveniva in occasione di una richiesta di dilazione del pagamento che provocava atteggiamenti minacciosi di COGNOME e COGNOME; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME.
A tale ultimo riguardo, la Corte di appello ha rimarcato come le dichiarazioni di COGNOME non fossero state oggetto di censura in punto di credibilità del dichiarante, a fronte di un’ampia trattazione esposta dal tribunale.
2.1.1. A fronte di una motivazione che non può certamente dirsi mancante o apparente né manifestamente illogica e/o contraddittoria, vengono riproposte le medesime questioni sviluppate davanti alla Corte di merito in punto di valutazione dell’attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni della persona offesa.
Da ciò discende l’inammissibilità del motivo in esame, dovendosi ribadire che «In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità», (Sez. 4 – ,
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Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).
Tutte tali condizioni non sussistono nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità del motivo.
2.2. Il secondo motivo d’impugnazione si rivolge alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME, al cui riguardo si denuncia l’assenza di riscontri in relazione al fatto che la somma pretesa, ove riscossa, sarebbe stata divisa a metà tra il creditore e l’associazione mafiosa.
Il ricorrente rimarca come tali dichiarazioni siano stati determinanti al fine di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 629 cod. pen. piuttosto che ai sensi dell’art. cod. pen..
2.2.1. Per la migliore comprensione della questione, vale la pena ricordare che secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, la vicenda trae origine da una fornitura di bibite fatta da COGNOME NOME in favore dei fratelli COGNOME NOME COGNOME NOME, gestori di un ristorante. Non potendo i fratelli COGNOME pagare con assegni -in quanto protestati- tale COGNOME NOME (persona offesa) si faceva garante del pagamento.
Pagamento che, in realtà, non avveniva, in quanto i fratelli COGNOME si rendevano irreperibili. Da qui la pretesa di COGNOME di vedersi pagare da COGNOME l’importo dovuto dai fratelli COGNOME. La pretesa di estinzione del debito altrui veniv accompagnata, dapprima, da minacce e da aggressioni e, dipoi, anche con l’intervento -richiesto da COGNOME– di due esponenti della criminalità organizzata, ossia i coimputati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
Proprio COGNOME, nel corso del processo, iniziava la sua collaborazione con la giustizia, e spiegava che l’intervento suo e di COGNOME era motivato da interessi economici, in quanto il credito recuperato sarebbe stato diviso a metà tra COGNOME e la loro cosca.
Proprio le dichiarazioni di COGNOME facevano ricondurre il fatto nel paradigma dell’estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sia sotto il profil delle modalità (aggravante contestata nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME), sia sotto il profilo dell’agevolazione (contestata nei confronti di COGNOME e COGNOME).
2.2.2. La difesa, dunque, sostiene che le dichiarazioni di COGNOME sono prive di riscontro, con conseguente violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen..
Sotto tale profilo, la Corte di appello ha evidenziato che -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia avevano trovato una pluralità di riscontri, individuati anche nella stessa percezione riferita dalla persona offesa circa l’appartenenza dei due soggetti alla criminalità organizzata e che erano chiaramente intervenuti per “spartirsi la torta”.
La Corte di appello, però, non si è limitata a valorizzare le dichiarazioni della persona offesa, ma ha altresì rimarcato che COGNOME (il creditore), nel corso del
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suo esame dibattimentale, non ha mai riferito che l’intervento dei due fosse avvenuto per mero “atto di liberalità”; che COGNOME e COGNOME erano stati precedente condannati con sentenza irrevocabile sia per il delitto di associazione mafiosa, sia per il delitto di estorsione, commesso con la precipua funzione di “recupero crediti”, ossia di una specifica attività realizzata quali appartenenti al sodalizio e nell’interesse dello stesso.
La lettura congiunta di tutti tali elementi conferma il narrato del collaboratore di giustizia, là dove i ricorrenti ne sminuiscono la portata validante soltanto sulla base di una lettura parcellizzata dei dati emersi dall’istruttoria.
2.3. Una volta appurato che l’intervento di “recupero credito” attuato da COGNOME e COGNOME era accompagnato da un interesse diverso e ulteriore rispetto a quello di COGNOME, in quanto la somma era in parte destinata alla cosca di appartenenza, va rilevato come i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione dei principi fissati dalle sezioni unite con la sentenza c.d. Filardo per delinare la differenza tra il reato di estorsione e quello di ragion fattasi, là dove h chiarito che «Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U – , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 03).
Da ciò discende la corretta qualificazione giuridica del fatto come estorsione e non come ragion fattasi.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024