Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere il rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter Ord. pen.
A ragione osserva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585 lett. a) cod. proc. pen. e che comunque il diretto interessato
aveva finito di scontare la pena ed aveva dimostrato di non avere interesse all’impugnazione, rendendosi irreperibile.
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 585 lett. a) e 591 c lett. a) cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente di avere proposto il reclamo tempestivamente, evidenziando, al riguardo, che il provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato notificato al suo difensore domiciliatario in data 22 maggio 2023 e che il reclamo è stato proposto con PEC inviata il 6 giugno, ultimo girono utile, alle 20.30.20, come può agevolmente evincersi dalle ricevute di accettazione e di consegna.
Aggiunge che è infondata anche l’ulteriore causa di inammissibilità ravvisata nella carenza di interesse.
Risulta dagli atti di causa che la decisione del Magistrato di sorveglianza è intervenuta quando l’interessato aveva già finito di scontare la pena, tanto da avere ottenuto per gli altri periodi di detenzione il rimborso in forma monetaria, e di avere chiesto con il reclamo una somma maggiore comprensiva anche di ulteriori periodi. Non risulta, invece, da alcun atto processuale la dichiarazione di irreperibilità né può valorizzarsi la circostanza che il difensore si sia avvals dell’inziale mandato perché tale facoltà è consentita dall’ordinamento.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione
Lamenta che il giudizio di infondatezza sul merito dell’istanza, oltre ad essere stato espresso in termini apodittici, non tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza sui criteri di computo dello spazio individuale minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato ed assorbente.
Risulta delle ricevute EMAIL, attestanti l’accettazione e la consegna, che il reclamo è stato tempestivamente prodotto alle ore 20.20 dell’ultimo girono utile.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che in tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all’art. 87-bis d 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall’art. 5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l’atto di impugnazione risulta tempestivo se l’accettazione da parte del sistema informatico dell’ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del
COGNOME 9)1’Qe15-gg’
giorno di scadenza per il deposito. Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854 – 01). Tale principio si applica anche ai reclami avverso i provvedimenti in materia di rimedi risarcitori che hanno natura di mezzo di impugnazione (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882 – 01).
L’equiparazione posta dal provvedimento impugnato tra irreperibilità del condannato reclamante e carenza di interesse a coltivare l’impugnazione, oltre non essere nel caso in esame suffragato dagli atti, posto che non risulta essere stato emesso decreto di irrepetibilità tanto che le notifiche sono state eseguite al difensore domiciliatario, non tiene conto che anche il soggetto processualmente irreperibile può avere comunque interesse a coltivare il giudizio di impugnazione introdotto con il reclamo avverso il rigetto del rimedio risarcitorio, e finisce p introdurre una causa di inammissibilità del reclamo non prevista dalla legge.
Va ricordato, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l’attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 35-ter Ord. pen. al pregiudizio dì cui all’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. opera ai fini dell’individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio. Quest’ultimo, invece, rileva ai fini del diverso rimedio del reclamo previsto dal citato art. 69 Ord. pen., la cui finalità è quella d inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell’amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, dep. 26/04/2017, Basso, Rv. 269894).
In base alle disposizioni contenute nell’art. 35-ter Ord. pen., il ristoro può aver luogo nella forma cosiddetta «specifica», cioè con una detrazione di pena nella misura di un giorno ogni dieci giorni in cui è stato subito il pregiudizio, o forma monetaria, nella misura di otto euro per ciascun giorno in cui è stato subito il pregiudizio. Inoltre, il ristoro in forma monetaria può essere riconosciuto, in presenza di tutti i presupposti, quando il periodo di pena ancora da espiare non è tale da consentire l’altra forma di ristoro. Ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3 Ord. pen., coloro che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere, possono proporre un’azione, unicamente per ottenere il ristoro in forma monetaria, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere
proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere.
Trattandosi di competenza di natura funzionale, l’istanza ex art. 35-ter Ord. pen avanzata in costanza di detenzione deve essere dedsa dal Magistrato o dal Tribunale di sorveglianza anche se l’interessato venga scarcerato nelle more della decisione, a nulla rilevando che lo stesso abbia richiesto soltanto la detrazione della pena di cui è cessata l’esecuzione, dovendo ritenersi l’istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione (Sez. 1, n. 9661. del 17/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270659 – 01). In tale peculiare ipotesi il venir meno della competenza della Magistratura di sorveglianza in favore di quella del giudice civile, a causa della scelta del richiedente di esercitare i legittimi diritti di difesa nei mo consentitigli dall’ordinamento penale e nei tempi dovuti al sistema procedimentale e delle impugnazioni, come efficacemente osservato da Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep. 2021, Burgio Rv. 280327 – 01, “significherebbe sottrarre all’individuo uno spazio di tutela effettivo ed efficace, anche rispetto ai tempi di ottenimento di una risposta nel merito, con un’interpretazione che confligge con le garanzie di diritti fondamentali e super primari quali sono quelli in gioco: la vita, la dignità umana, il diritto a condizioni di detenzione non degradanti e ad una pena funzionale alla rieducazione ed al reinserimento del condannato nel tessuto sociale. L’istante, infatti, sarebbe obbligato a ripartire nuovamente dall’inizio, riproponendo la richiesta di attivazione del rimedio, questa volta al giudice civile”.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per rinnovato giudizio, che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso, il giorno 8 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME