Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9565 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 29/01/2025
R.G.N. 40208/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 07/06/2021 del Magistrato di Sorveglianza di Novara udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 07 giugno 2021 il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME detenuto sottoposto al trattamento penitenziario di cui all’art. 41bis Ord. pen., per lamentare il mancato invio al Tribunale di Udine di un CD-Rom allegato all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l’inottemperanza ad un decreto dello stesso magistrato di sorveglianza, emesso in data 30 marzo 2021.
Il magistrato di sorveglianza ha precisato che presso il suo ufficio erano stati recapitati alcuni CD chiusi in una busta, asseritamente contenenti dei reclami, e che ne aveva disposto la restituzione al detenuto ritenendo tale invio irrituale, dal momento che i reclami devono essere presentati tramite mod. 13, come stabilito dall’ordinamento penitenziario, e che non Ł consentito presentare reclami o istanze su supporto informatico. La disposizione da lui assunta in data 30 marzo 2021, peraltro, non conteneva pronunce statutorie passibili di esecuzione coattiva, bensì consisteva in un mero verbale di restituzione dei predetti CD, per cui il reclamo proposto dal detenuto poteva essere qualificato solo come un reclamo non giurisdizionale, ai sensi dell’art. 35 Ord. pen., ed era inammissibile perchØ non relativo ad alcun provvedimento impositivo.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in
relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 123 e 666 cod. proc. pen., 35bis Ord.pen.
E’ errata l’adozione de plano del provvedimento, dal momento che, quando il detenuto lamenta la violazione di un diritto soggettivo, il magistrato di sorveglianza Ł obbligato a fissare l’udienza in contraddittorio. Nel presente caso egli lamentava la violazione del diritto di difesa, essendogli stato impedito il deposito presso la cancelleria del giudice di documenti riversati su supporto informatico, mentre lo stesso magistrato di sorveglianza lo aveva a ciò autorizzato in data 30 marzo 2021.
L’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il reclamo proposto non ha natura giurisdizionale, e che la richiesta di depositare gli atti su supporto informatico doveva, caso mai, essere inviata al giudice a cui essi erano diretti, Ł errata perchØ l’art. 123 cod. proc. pen. prevede il deposito presso il direttore del carcere di ciò che il detenuto invia all’Autorità giudiziaria, compresi gli atti contenuti in supporti informatici, come stabilito dal magistrato di sorveglianza di Sassari con provvedimento del 23 marzo 2021.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato nonchØ privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Esso non si confronta, infatti, con il contenuto del provvedimento impugnato, a cui attribuisce una valenza e un significato del tutto diversi da quelli emergentidal testo stesso.
Il ricorrente, con atto redatto personalmente in data 19 aprile 2021 e inviato a tre diverse autorità giudiziarie, aveva sporto una denuncia-querela (inviata alla «Procura della Repubblica di Novara») contro il direttore del carcere di Novara per l’omesso inoltro al Tribunale di Udine di un CD allegato all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento pendente davanti a quell’autorità giudiziaria, sostenendo che il diritto alla trasmissione del CD derivava dall’art. 123 cod. proc. pen., da un’autorizzazione rilasciata dal tribunale di sorveglianza di Sassari e da un’autorizzazione rilasciata dal magistrato di sorveglianza di Novara con un decreto del 30 marzo 2021. Con il medesimo atto chiedeva al Tribunale di Udine di ordinare al direttore del carcere l’inoltro del predetto supporto informatico. Infine, per quanto qui rileva, inviava tale atto al magistrato di sorveglianza di Novara,sia «in qualità di reclamo giurisdizionale ex art. 35bis O.P.», sia affinchØ questi facesse rispettare il proprio decreto del 30 marzo 2021.
Con il provvedimento impugnato, il magistrato di sorveglianza precisava di non avere emesso alcun decreto in data 30 marzo 2021, nØ alcun provvedimento avente carattere impositivo, dal momento che quell’atto consisteva esclusivamente in un verbale di restituzione al detenuto di alcuni CD, asseritamente contenenti dei reclami, pervenuti all’ufficio del giudice in busta chiusa e perciò in forma irrituale, verbale nel quale egli precisava che presso la cancelleria del giudice era possibile depositare documenti su supporto informatico, peraltro nel rispetto di regole ben precise e sempre previa valutazione di rilevanza da parte del magistrato procedente, ma che il detenuto istante era stato autorizzato all’uso del computer solo per motivi di studio, e non per inoltrare istanze o reclami alle varie autorità giudiziarie. Sulla base di tale argomentazione, il magistrato di sorveglianza concludeva che non esisteva alcun provvedimento, da lui emesso, avente carattere statutorio e perciò passibile di esecuzione coattiva, e che il reclamo proposto non aveva natura giurisdizionale, ma, al piø, natura di reclamo generico, ai sensi dell’art. 35 Ord. pen., ed era inammissibile perchØ
non relativo ad un provvedimento impositivo del magistrato stesso.
A fronte di questo chiaro contenuto, il ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento perchØ esso Ł stato emesso de plano , mentre egli lamentava la violazione di un diritto soggettivo, a suo dire confermato dallo stesso magistrato di sorveglianza che, con il provvedimento in data 30 marzo 2021, aveva «stabilito … la possibilità di depositare presso la cancelleria del giudice documenti riversati su supporto informatico», cioŁ la violazione del diritto previsto dall’art. 123 cod. proc. pen.
Appare evidente che il ricorso non si confronta con l’affermazione del magistrato di sorveglianza, che ha precisato di non avere mai assunto provvedimenti relativi ad un supporto informatico diretto al Tribunale di Udine, avendo in realtà ricevuto, in busta chiusa, dei CD asseritamente contenenti reclami, di cui ha disposto, in data 30 marzo 2021, la restituzione al detenuto stante la irritualità di quell’invio. Egli non ha emesso, in quel provvedimento, alcuna disposizione in ordine alla trasmissione o meno di CD ad altre autorità giudiziarie, essendosi limitato a ricordare le disposizioni relative all’invio di supporti informatici presso la cancelleria del giudice, ed avendo altresì esplicitamente affermato che l’autorizzazione alla produzione di quel CD doveva essere richiesta non al suo ufficio, ma all’ufficio giudiziario a cui era diretto. L’affermazione del ricorrente sopra riportata Ł perciò infondata, non avendo il magistrato di sorveglianza stabilito alcunchØ, in merito alla legittimità o meno del deposito del predetto CD presso la direzione del carcere, avendo solo ribadito i limiti della possibilità di depositare atti su supporto informatico presso la cancelleria di un’autorità giudiziaria.
La deduzione di una violazione di legge processuale, per avere il magistrato di sorveglianza deciso de plano un reclamo in cui il detenuto lamentava la violazione di un diritto soggettivo, Ł manifestamente infondata, dal momento che l’art. 35bis Ord. pen. impone la fissazione dell’udienza, da parte del magistrato di sorveglianza, salvo il caso di manifesta inammissibilità della richiesta stessa. Il magistrato di sorveglianza, pertanto, esercita legittimamente una previa valutazione dell’ammissibilità dell’istanza presentata dal detenuto, dovendo, se del caso, dichiararne de plano la inammissibilità.
Nel presente caso, la valutazione della insussistenza della violazione di un diritto soggettivo nell’asserito impedimento di depositare presso la direzione del carcere un CD diretto al tribunale di Udine, e pertanto la valutazione della natura non giurisdizionale del reclamo proposto, Ł corretta. L’art. 123 cod. proc. pen. stabilisce il diritto del detenuto di presentare, con atto ricevuto dal direttore del carcere, solo «impugnazioni, dichiarazioni e richieste» dirette «all’autorità competente», e non qualunque tipo di comunicazione. Questa Corte, infatti, ha stabilito che «La disposizione di cui all’art. 123 cod. proc. pen. riguarda soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all’imputato detenuto nell’ambito del procedimento e non ogni corrispondenza privata dello stesso, ancorchØ indirizzata all’autorità giudiziaria»(Sez. 6, n. 42151 del 16/11/2010, Rv. 248825). Il direttore del carcere, pertanto, deve essere messo in grado di verificare il contenuto dell’atto che il detenuto intende depositare, potendo egli respingere il deposito se tale contenuto non rispetta detto limite, e la presentazione di un atto su supporto informatico può non consentire tale verifica. In ogni caso, la richiesta di depositare un atto su supporto informatico non costituisce un diritto soggettivo del detenuto, dal momento che tale presentazione costituisce solo una possibile modalità rispetto a quella, ordinaria, dell’utilizzo del supporto cartaceo o della mera dichiarazione verbale. L’eventuale rifiuto del direttore del carcere di ricevere un atto presentato in tale forma non impedisce al detenuto di presentare la medesima impugnazione, dichiarazione o richiesta in altra forma, tale da consentire l’immediata verifica sopra indicata, e non costituisce, pertanto, una violazione di un diritto soggettivo o del diritto di difesa, perchØ attiene solo all’impedimento di
utilizzare una specifica modalità di esercizio del diritto previsto dall’art. 123 cod. proc. pen., senza incidere sulle altre.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali eal versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME