Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25402 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 07/02/1988 avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Torino; esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza ha confermato quella del Magistrato di sorveglianza di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, avanzata dal condannato in relazione ad alcuni semestri di pena espiata;
rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, lamenta che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto valutare e decidere il reclamo sulla base di elementi diversi da quelli posti a fondamento del giudizio da parte del Magistrato di sorveglianza;
rilevato che il motivo Ł reiterativo e, comunque, manifestamente infondato;
ritenuto, invero, che la censura non si confronta con le considerazioni svolte dal Tribunale che, per un verso, ha correttamente affermato che il reclamo devolve al Giudice dell’impugnazione l’intero punto che ne costituisce l’oggetto, sicchØ Ł certamente consentita la valutazione di dati sopravvenuti in corso di giudizio e, per altro verso, ha osservato che comunque il dato valutato dal Collegio (e trascurato dal Magistrato di sorveglianza) era già presente e rilevabile nell’ambito di quelli esistenti nel fascicolo di primo grado;
ricordato che il reclamo in materia di liberazione anticipata previsto dall’art. 69bis ord. pen., in quanto mezzo di impugnazione, Ł soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni (Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384 – 01; Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251678 – 01; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv. 242655 – 01), con la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza da esso investito Ł tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, COGNOME, Rv. 256142 – 01);
ribadito, invero, che il reclamo, nel sistema dell’ordinamento penitenziario, ha natura impugnatoria e che da ciò deriva che si deve applicarsi il principio devolutivo, con la conseguenza che il giudice investito dell’impugnazione (nel caso il Tribunale di Sorveglianza) deve decidere del gravame (il reclamo), eventualmente anche integrando rilevate carenze del primo giudizio, nel merito, con i poteri propri del giudice dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il giudice investito dell’impugnazione può, nel limiti del devolutum , integrare la motivazione del provvedimento impugnato e, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, colmare il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo;
ricordato invero che, sebbene con specifico riferimento al processo ordinario di cognizione, la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha chiarito che, persino in caso di mancanza assoluta della motivazione della sentenza di primo grado, il giudice dell’impugnazione deve provvedere, proprio in forza dei su richiamati poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME