Reclamo Liberazione Anticipata: Perché i Motivi Specifici sono Essenziali
Il percorso per ottenere la liberazione anticipata può essere complesso e un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il reclamo per liberazione anticipata, per essere valido, deve essere supportato da motivi specifici e dettagliati. Una semplice dichiarazione di dissenso non è sufficiente per avviare una revisione della decisione. Analizziamo questa importante sentenza per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un detenuto si è visto rigettare la richiesta di liberazione anticipata per un determinato semestre. In risposta, ha presentato un reclamo scritto di suo pugno in cui chiedeva di poter impugnare l’ordinanza, lamentando il rigetto relativo a un’infrazione per la quale era già stato sanzionato. Tuttavia, l’atto di reclamo si limitava a questa enunciazione, senza sviluppare alcuna argomentazione critica specifica contro la valutazione effettuata dal Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza, di conseguenza, ha ritenuto l’impugnazione inammissibile, spingendo il detenuto a ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di sorveglianza. La sentenza è categorica: il reclamo era privo di qualsiasi specifica censura rispetto alla valutazione del primo giudice. Anche volendo interpretare l’atto in modo estensivo, non emergeva alcuna critica puntuale che potesse essere esaminata nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Le Motivazioni: la Necessità di Specificità nel Reclamo Liberazione Anticipata
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato. La Corte sottolinea che i reclami previsti dall’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata sono, a tutti gli effetti, dei mezzi di impugnazione inseriti in una procedura ormai pienamente giurisdizionalizzata. Questo significa che devono seguire le stesse regole formali e sostanziali delle altre impugnazioni processuali.
Il principio cardine è quello della specificità dei motivi. Chi impugna un provvedimento non può limitarsi a manifestare il proprio disaccordo, ma deve:
1. Identificare i punti specifici della decisione che ritiene errati.
2. Argomentare le ragioni di fatto e di diritto per cui tali punti sarebbero sbagliati.
Nel caso esaminato, il ricorrente non ha mosso alcuna critica alla motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La sua richiesta era generica e non devolveva al Tribunale alcuna questione specifica su cui decidere. Citando un proprio precedente (sentenza n. 993 del 2012), la Corte ribadisce che i reclami in questa materia “debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi”. Mancando questo requisito essenziale, il giudice dell’impugnazione non ha materiale su cui deliberare e non può fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’atto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza un importante monito per chi intende contestare una decisione in materia di esecuzione della pena. Non è sufficiente una semplice lettera di protesta o una generica lamentela. È indispensabile redigere un atto di reclamo tecnicamente valido, che analizzi la decisione impugnata e ne contesti punto per punto le conclusioni, con argomentazioni logico-giuridiche pertinenti. In assenza di motivi specifici, il reclamo per liberazione anticipata è destinato a fallire ancora prima di essere esaminato nel merito, con la conseguenza di rendere definitiva la decisione sfavorevole e di dover sostenere anche le spese processuali.
È sufficiente dichiarare di voler impugnare un’ordinanza per presentare un reclamo valido in materia di liberazione anticipata?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che i reclami devono essere sostenuti da motivi specifici, a pena di inammissibilità. Una semplice manifestazione di volontà di impugnare, senza argomentare sulle ragioni di fatto o di diritto, non è considerata un’impugnazione valida.
Perché un reclamo generico viene considerato inammissibile?
Perché la procedura in materia di liberazione anticipata è ormai considerata una procedura giurisdizionale a tutti gli effetti. Di conseguenza, i mezzi di impugnazione, come il reclamo, devono rispettare i principi generali del processo, tra cui l’obbligo di indicare specificamente i punti della decisione che si contestano e le ragioni della contestazione.
Qual è la conseguenza per il ricorrente se il ricorso viene respinto per mancanza di motivi specifici?
In questo caso, il ricorso è stato rigettato. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, confermando di fatto la precedente decisione del Tribunale di sorveglianza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13834 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
Ł che nella parte argomentativa si cita la sanzione del 09/11/2022.
Tuttavia, per stessa ammissione del ricorrente, il reclamante si sarebbe limitato ad evocare l’esigenza di valutare attentamente quel provvedimento perchØ lo aveva impugnato anche se attendeva ancora la fissazione dell’udienza.
Dalla lettura dell’atto emerge con chiarezza che il reclamo aveva un ambito limitato.
Scrive il condannato di suo pugno nel reclamo: «chiede di poter impugnare questo ordinanza (…) poichØ mi Ł stato rigettato il semestre 18/12/2018-18/06/2018 per una infrazione che sono stato sanzionato»
Non vi Ł tuttavia alcuna specifica censura rispetto alla valutazione che ne aveva fatto il Magistrato di sorveglianza.
SicchŁ, anche a voler ammettere che il reclamo intendesse devolvere alla cognizione del
Tribunale di sorveglianza, in aggiunta a quella piø esplicitamente richiamata, la parte della statuizione che negava la liberazione anticipata per il periodo dal 18/06/2022 al 18/12/2022, deve rilevarsi che nessuna specifica censura Ł stata formulata sul punto avverso la parte motiva del provvedimento impugnato.
PoichØ «i reclami previsti dall’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d’impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi» (Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Pg in proc. parisi, Rv. 251678 – 01), se anche dovesse intendersi impugnata l’ordinanza del Magistrato sul diniego della liberazione anticipata per il periodo dal 18/06/2022 al 18/12/2022, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza nessuna diversa decisione avrebbe dovuto adottare, non essendogli stata sottoposta alcuna specifica censura da esaminare.
Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/01/2025.
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME