Reclamo Giurisdizionale: i Requisiti di Ammissibilità secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti e i requisiti formali del reclamo giurisdizionale nel contesto penitenziario. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, delineando con chiarezza la distinzione tra critiche di fatto e censure di diritto, un principio cardine del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Sorveglianza Speciale
Un soggetto, condannato a una pena di sei anni di reclusione per reati di estorsione continuata in concorso con aggravanti di stampo mafioso, si vedeva applicare il regime di sorveglianza speciale ai sensi dell’art. 14-bis dell’Ordinamento Penitenziario. Contro questa decisione, proponeva un reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che veniva rigettato.
Successivamente, tramite il suo difensore, il detenuto ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato i motivi di reclamo inviati direttamente dal condannato e avesse omesso di pronunciarsi su una versione alternativa dei fatti che avevano portato all’adozione del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la natura delle censure mosse e i requisiti formali dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che le doglianze del ricorrente erano interamente basate su questioni di fatto, mirando a una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Inoltre, ha sottolineato l’irrilevanza dei motivi inviati autonomamente dal detenuto, poiché non sottoscritti né fatti propri dal difensore.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Reclamo Giurisdizionale
Le motivazioni della Corte chiariscono la funzione e i limiti del reclamo giurisdizionale e del successivo ricorso per cassazione. La decisione si articola su due punti fondamentali che meritano un’analisi approfondita.
Distinzione tra Fatto e Diritto
Il primo punto cruciale è la riaffermazione del principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Il ricorrente non può chiedere ai giudici di legittimità una ‘mera rilettura degli atti’ o una valutazione delle prove diversa da quella compiuta dal giudice precedente. Le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, non la sua plausibilità. Nel caso di specie, le critiche erano ‘prospettazioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza’, e quindi inammissibili.
Requisiti Formali del Ricorso
Il secondo aspetto, altrettanto importante, riguarda i requisiti formali dell’impugnazione. La Corte ha precisato che il reclamo giurisdizionale è un vero e proprio mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato da motivi specifici che evidenzino i profili di illegittimità dell’atto contestato. I motivi inviati direttamente dal detenuto, senza l’avallo tecnico del difensore (che non li ha sottoscritti né fatti propri), sono stati ritenuti processualmente irrilevanti. Questo rafforza il ruolo essenziale della difesa tecnica nel garantire che l’impugnazione sia formulata in conformità con le regole procedurali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giurisdizionale: la necessità di concentrarsi su questioni di diritto e non di fatto quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione. Per i detenuti e i loro difensori, la pronuncia serve da monito: un reclamo giurisdizionale deve essere redatto con rigore tecnico, indicando specifiche violazioni di legge e non limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice. L’intervento diretto del detenuto, se non canalizzato correttamente attraverso la difesa tecnica, rischia di essere processualmente inutile. Infine, la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria sottolinea come la proposizione di ricorsi inammissibili abbia conseguenze economiche concrete per il ricorrente.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano interamente ‘versate in fatto’, invocando una mera rilettura degli atti processuali, attività non consentita nel giudizio di legittimità, anziché sollevare questioni di diritto o vizi di motivazione rilevanti.
Un detenuto può presentare personalmente i motivi di ricorso senza il suo avvocato?
No, secondo questa ordinanza, i motivi inviati direttamente dal detenuto non sono stati considerati perché non erano stati sottoscritti né formalmente adottati dal difensore. Il reclamo giurisdizionale ha natura di impugnazione e deve essere corredato da motivi specifici proposti dalla difesa tecnica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2577 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo ex art. 14-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da NOME COGNOME – soggetto con fine pena fissato al 19/02/2029, in espiazione della pena di anni sei di reclusione, riportata per i delitti di estorsione continuata in concorso, con le aggravanti di cui agli artt. 628 terzo comma e 416-bis.1 cod. pen., commessi sino al 20/02/2023 – avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 14-bis Ord. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 87 -bis d.lgs. n. 150 del 2022, 24 e 111 Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (non sono stati presi in considerazione, secondo la difesa, i motivi di reclamo inviati direttamente dal condannato a sostegno del reclamo principale); si deduce, inoltre, anche il difetto e la carenza di motivazione, per omissione rispetto al devoluto, per non essersi specificamente pronunciato, il Tribunale di sorveglianza, su alcuni specifici punti del reclamo, laddove era stata offerta una puntuale e alternativa versione dei fatti che avevano condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento ex art. 14 -bis Ord. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto trattasi di doglianze interamente versate in fatto, che invocano una mera rilettura degli atti. Le censure difensive sono frutto, inoltre, di prospettazioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
I motivi inviati direttamente dal detenuto, inoltre, non sono stati né sottoscritti, né in alcun modo fatti propri dal difensore .
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi ravvisare ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.