Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50845 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50845 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso l’ordinanza del 11/05/2022, pronunciata all’esito del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n, 354, a mezzo della quale il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila aveva rigettato il reclamo del detenuto. Il primo provvedimento negativo era stato assunto de plano, per essere poi cassato in sede di legittimità, in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio; il presente provvedimento reiettivo consegue, dunque, a udienza camerale. Il condanNOME, quindi, aveva chiesto alla Direzione della Casa circondariale di L’Aquila di poter acquistare due mazzi di carte da gioco, uno francese e l’altro napoletano, da tenere in cella e da utilizzare nelle ore destinate alla socialità, esclusivamente con i detenuti inseriti nel medesimo gruppo, così da poter evitare di servirsi delle carte da gioco messe a disposizione dall’amministrazione, onde limitare il pericolo di contagio da Covid-19. All’indomani del diniego opposto dall’Amministrazione penitenziaria e del rigetto del reclamo, ad opera del Magistrato di sorveglianza, si è giunti, come detto, all’emissione del provvedimento negativo ora oggetto di impugnazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-bis Ord. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Il provvedimento impugNOME è carente di motivazione, in ordine alla lesione al diritto alla salute, che era stata oggetto di specifica deduzione ad opera del ricorrente. La negazione della possibilità di detenere un mazzo di carte all’interno della cella, infatti, è fonte di grande nocumento alla salute psicofisica del detenuto. Quanto al profilo della tutela della pubblica sicurezza, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila non spiega in quale maniera possano essere veicolati, verso l’esterno, messaggi illeciti mediante l’utilizzo delle carte da gioco.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Si è di fronte ad un reclamo generico, a fronte di un provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, bensì solo sulle modalità di esercizio d essi, che restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, in coerenza
con le esigenze di ordine e disciplina interne. Al tempo della decisione, peraltro, lo stato di emergenza pandemica era già del tutto cessato, potendosi quindi già escludere che l’impiego del medesimo mazzo di carte – da parte di altri detenuti, all’interno della saletta – potesse provocare un pregiudizio attuale alla salute del detenuto. Si tratta, in sostanza, dell’aspirazione alla realizzazione di un interesse di mero fatto, ad una pura comodità aggiuntiva personale, a fronte di una funzione di svago che è già esaustivamente assicurata, a termini di regolamento, nei contesti di socialità e con gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova ricordare – in via preliminare – la sussistenza di una netta linea di demarcazione, di carattere ontologico e funzionale, fra i due strumenti del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., indirizzato ad assicurare la tutela di un mero interesse del detenuto, rispetto alla corretta esecuzione della penge il reclamo giurisdizionale a norma degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., avente ad oggetto la verifica in ordine all’eventuale esistenza di un pregiudizio, di tenore concreto e attuale, sofferto dal detenuto, in dipendenza di un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria che risulti lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo e che – pur in carenza di espressa descrizione normativa – può ben coincidere con la proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). A fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è quindi chiamato ad effettuare una verifica in ordine alla qualificazione dello strumento giuridico azioNOME, accertando – in via prodromica – se possa essere configurata, in relazione al diniego opposto alla pretesa dedotta, una lesione di diritto soggettivo, riconducibile alla condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria. Laddove tale riscontro risulti negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia non ricompresa entro l’alveo previsionale assoggettato alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza della non impugnabilità del relativo provvedimento reiettivo. Laddove invece tale verifica porti all’emersione della lesione di un diritto soggettivo, in ipotesi difensiva pregiudicato da un atto o da un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria, risulterà esperibile il rimedio di cui all’art. 35-bis Ord. pen.
Nella concreta fattispecied i Giudici – dr – s -àh”– n- o correttamente valutato come – già restando sul piano della astratta prospettazione – la decisione dell’Amministrazione di negare al detenuto la possibilità di detenere un mazzo di carte, all’interno della cella, non incida sulle rappresentate ragioni attinenti alla tutela della salute, asseritamente correlate al pericolo di diffusione del contagio da Covid-19.
3.1. Premesso come sia restato indimostrato lo stesso assunto dal quale muove la richiesta, ossia quello della possibilità di aumento del pericolo di contagio, correlato all’uso comune e indifferenziato del mazzo di carte, da parte di una pluralità di detenuti, il Tribunale ha chiarito che:
anche nel periodo di maggior virulenza dell’epidemia, il pericolo di diffusione veniva fronteggiato mediante l’uso di mascherine chirurgiche e del gel igienizzante per le mani, nonché attraverso la continua sanificazione di tutti i locali;
che sono ormai venute meno tutte le prescrizioni e cautele legate allo stato pandemico;
che, comunque, alcuna specifica esigenza di cura e protezione dello stato di salute del detenuto risulta esser stata rappresentata o documentata, non essendo stata segnalata alcuna patologia del condanNOME e, neanche, una forma di fragilità dello stesso, che possa imporre l’adozione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, di particolari cautele.
3.2. Il Tribunale di sorveglianza, contrariamente alla specifica deduzione difensiva, ha anche chiarito come la detenzione di mazzi di carte all’interno della cella – sarebbe a dire, al di fuori dell’utilizzo già garantito ai ristretti, nei mome di ricreazione e socialità – possa essere foriero anche di un improprio utilizzo delle carte stesse, quale mezzo utilizzato per comunicare messaggi illeciti. Trattasi di una deduzione contrastata dalla difesa mediante argomentazioni di tenore meramente generico e assertivo, che non dialogano con lo specifico contenuto del provvedimento impugNOME.
3.3. Oltre a risultare insussistente, pertanto, la lamentata violazione di legge, risulta altresì priva di contenuto la critica formulata nei confronti dell’apparato argomentativo adottato dal Tribunale di sorveglianza, che – ad onta ‘delle doglianze difensive – ha invece dipaNOME una motivazione coerente, logica e priva di spunti di contraddittorietà.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere
il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 17 novembre 2023.