Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 151 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 151 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposta da: NOME, cec530 GLYPH `S,r-S<P3:), GLYPH :DitR )
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE;
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 04/11/2021 dal Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE respingeva i reclami proposti, per un verso, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, per altro verso, da NOME COGNOME, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 22 giugno 2021, con cui veniva ordinato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la sintonizzazione RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio televisivo utilizzato dal detenuto sui canali TV8, Focus e Dmax, costituenti una parte di quelli, più numerosi, indicati dal ricorrente.
Il rigetto del reclamo proposto dai ricorrenti si fondava sull’assunto che il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all’informazione invocati da detenuto a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua istanza originaria – pur non potendo essere riconosciuto nella massima estensione richiesta da COGNOME, con riferimento a tutti i canali televisivi controversi – non potevano essere pregiudicati dal richiamo a esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico intramurario, rispetto alle quali non assumeva un rilievo decisivo il riferimento all’art. 14 RAGIONE_SOCIALE Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, che disciplina la visione dei programmi televisivi da parte dei detenuti.
Avverso questa ordinanza venivano proposti due ricorsi per cassazione, di cui occorre dare conto partitamente.
2.1. Con il primo di questi atti di impugnazione ricorrevano congiuntamente, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 35-bis Ord. pen., conseguenti al fatto che la richiesta di accesso ai canali televisivi presentata da NOME COGNOME non era tutelabile mediante lo strumento del reclamo, non incidendo sui diritti soggettivi del detenuto, ma sulle modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue prerogative individuali, a tutela RAGIONE_SOCIALEe quali non si poteva ricorrere in sede giurisdizionale.
Si deduceva, in proposito, che le modalità di esercizio di questi diritti del detenuto erano affidate alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE singola struttura RAGIONE_SOCIALE, che le valutava in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine pubblico intramurario e di disciplina interna, rispetto alle quali dovevano ritenersi recessivi il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all’informazi invocati da NOME COGNOME nel caso di specie.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo di questi atti di impugnazione ricorreva per cassazione NOME COGNOME, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame, limitando fortemente l’accesso ai canali televisivi, determinava un pregiudizio al diritto allo svolgimento di attività culturali e al diritto all’informazione invocati dal detenuto, che non potevano essere compressi sulla base del richiamo, peraltro generico, a esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico intramurario.
Ne discendeva che doveva essere consentito l’accesso di NOME COGNOME a tutti i canali televisivi originariamente richiesti, anche in considerazione del fatto che, al contrario di quanto affermato dalla direzione RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la loro visione non comportava alcun pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica intramuraria.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti, per un verso, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, per altro verso, da NOME COGNOME devono essere esaminati separatamente.
2 Devono, innanzitutto, ritenersi fondati i ricorsi proposti congiuntamente, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE.
Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti, la richiesta di accesso ai canali televisivi non è suscettibile di reclamo giurisdizionale, non incidendo sui diritti soggettivi del detenuto, ma sulle modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALEe prerogative individuali, che sono affidate alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE singola struttura RAGIONE_SOCIALE.
Ne discende che le modalità di esercizio dei diritti del detenuto sono sottoposte al controllo discrezionale RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE singola struttura RAGIONE_SOCIALE, che le valuta in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine pubblico intramurario e di disciplina interna, rispetto alle quali devono ritenersi recessivi il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all’informazione invocati da NOME COGNOME nel caso di specie.
Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve ritenersi legittimo il respingimento «del reclamo giurisdizionale
proposto avverso il provvedimento con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all’informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa» (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279456-01).
In questa cornice, deve rilevarsi che la richiesta di accesso ai canali televisivi presentata da NOME COGNOME, che il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE radicava nel diritto allo svolgimento di attività culturali e nel diritto all’informazione del detenuto, sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’atto RAGIONE_SOCIALE’emanazione ciAll’art. 14 RAGIONE_SOCIALE Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, che, però, ha inteso circoscrivere l’accesso ai principali canali RAGIONE_SOCIALE rete nazionale, nell’ambito di un ragionevole contemperamento tra le prerogative individuali del carcerato e le esigenze di organizzazione intramurarie, funzionali a esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall’esterno (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, COGNOME, cit.).
Ricostruito in questi termini il diritto di accesso ai canali televisivi del detenuto, occorre ribadire che non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che soggiacciono ai poteri discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esercitati in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e disciplina interni.
Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto congiuntamente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE.
Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente, al contempo, impongono di ritenere infondato il ricorso proposto da NOME COGNOME, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame, limitando fortemente l’accesso ai canali televisivi, determinava una compressione del diritto allo svolgimento di attività culturali e del diritto all’informazione del detenuto, che non potevano essere pregiudicati dal richiamo a esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico intramurario.
Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, cui si rinvia, che non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto,
ma solo sulle concrete modalità di esercizio, che, come nel caso del diritto di accesso ai canali televisivi invocato da NOME COGNOME, restano affidate ai poteri discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che li esercita in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e di disciplina interni (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, COGNOME, cit.).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del ricorso in esame.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Deve, invece, disporsi, in accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata dal RAGIONE_SOCIALE, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Accoglie il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 20 ottobre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente