Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Gen. ASSUNTA COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 4/4/2023, depositata il 6/4/2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Lecce, in data 20/12/2022, ha respinto l’istanza di permesso ex art. 30 ter ord. pen. presentata da NOME.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza, dato atto che il Magistrato di sorveglianza aveva adeguatamente motivato il rigetto -pure sollecitando “l’Area trattamentale della locale Casa Circondariale di svolgere un compiuto aggiornamento della personalità del condannato, poiché l’ultima chiusura dell’osservazione con trattamento intramurario risale al 2018”- ha ritenuto che il reclamo non contenesse contestazioni puntuali e specifiche alla motivazione del provvedimento e lo ha pertanto dichiarato inammissibile.
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Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’ad 30 ter ord. pen., 3 Cedu e 27 cost. evidenziando che le censure esposte dal condannato nel reclamo, anche articolate in udienza e con una memoria che il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione, erano sufficientemente specifiche quanto al fatto che il diniego del permesso premio era ingiustificato e che questo non era in linea con una “effettiva rieducazione dei detenuti”.
In data 10 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale secondo il quale il i reclamo non conteneva censure specifiche e puntuali sarebbe errata.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale di sorveglianza, che pure ha dato conto degli argomenti illustrati nel corso dell’udienza e nella memoria presentata dalla difesa, ha fatto correttamente riferimento al contenuto del reclamo.
La verifica dell’ammissibilità in termini di genericità o meno di un atto di impugnazione, qual è il reclamo, infatti, deve essere effettuata considerando l’atto introduttivo che, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., deve contenere una critica puntuale e specifica del provvedimento impugnato, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta (per il reclamo cfr. Sez. 1, n. 15982 del 17/09/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989 – 01; Sez. 1, n. 37332 del 26/09/2007, COGNOME, Rv. 237505 – 01; Sez. 1, n. 16254 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234299 – 01; Sez. 1, n. 648 del 28/01/2000, COGNOME, Rv. 215388 – 01).
Nel caso di specie il reclamo, nel quale il condannato ha omesso di confrontarsi con il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza e si è limitato a censurare la mancata concessione del permesso in virtù del lungo periodo di pena espiata e della necessità di incontrare i familiari, è stato correttamente ritenuto generico e la motivazione del Tribunale sul punto, seppure sintetica, non è ulteriormente sindacabile in questa sede.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 ottobre 2023.