Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14738 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di NOVARA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Visti gli atti e il provvedimento impugnato;
letto il ricorso;
rilevato che:
con il decreto impugnato il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile la richiesta di NOME COGNOME di ottenere le fotografie attestanti la presenza del tavolino nella sala colloqui, non rientrando tra le prerogative del Magistrato di sorveglianza fare fotografie da inviare all’interessato;
con il ricorso proposto dal proprio difensore COGNOME che ha eccepito il vizio di violazione di legge non avendo chiesto, con l’istanza originaria, che venissero scattate delle foto, ma che le stesse gli venissero inoltrate;
ritenuto che:
l’istanza si caratterizza per estrema genericità dato che non viene spiegato in funzione di quale esigenza e a presidio di quale diritto soggettivo sia stata avanzata;
così come riportata la richiesta si atteggia quale mero reclamo generico non attinente a un preciso ed esplicitato diritto soggettivo del detenuto;
è possibile, pertanto, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998 – 01);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 610, coma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 03/04/2025