Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34152 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 gennaio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive a lui irrogata dal Consiglio di Disciplina il 07/03/2023.
Il provvedimento ricostruiva le scansioni temporali della vicenda, evidenziando che l’agente di polizia penitenziaria aveva eseguito i controlli e contestato a COGNOME che potesse portare con se riviste e giornali; COGNOME aveva risposto con toni e parole offensive; l’illecito disciplinare veniva contestato il 28/02/2023 entro il termine di 10 giorni dal rapporto; il Consiglio di Disciplina si era riunito il 07/03/2023 e all’esito gli aveva applicato la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive.
Il provvedimento sanzionatorio era stato comunicato all’interessato in data 08/03/2023 e il reclamo era stato depositato il 20/03/2023.
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Il termine previsto dall’art. 69 I.n. 354/1975 per proporre il reclamo, pari a 10 giorni, era già scaduto il 18/03/2023.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, e 677 cod. proc. pen., 1, comma 2, e 35 bis, comma 5, 0.P., 3 e 27 Cost.
Il Magistrato di sorveglianza non avrebbe verificato che il difensore aveva proposto reclamo in data 17/03/2023, ovvero entro il termine previsto, tramite il deposito nel portale a ciò predisposto. Il difensore allega al ricorso la ricevuta di deposito
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il difensore di COGNOME ha documentato, allegando ricevuta di deposito, che ha provveduto ad inviare il reclamo, un giorno prima della scadenza del termine, all’indirizzo EMAIL, in data 17.3.2023 alle ore 15,18.
Nella nota si legge: “Come da vigenti disposizioni (art. 24, commi 4, 6bis e 6quater d.l. n. 137/2020), i documenti firmati digitalnnente dalla sottoscritta, vengono inviati anche all’indirizzo messo a disposizione del RAGIONE_SOCIALE“. In allegato sono inseriti reclamo, procura e comunicazione sanzione disciplinare. Al ricorso si allega altresì ricevuta di avvenuta consegna.
La documentazione della quale il Magistrato di sorveglianza non ha tenuto conto dimostra la tempestività del ricorso. Sicchè si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti per l’ulteriore Corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gistrato di sorveglianza di Sassari per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 31 maggio 2024
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