Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38434 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAINT MARTIN D’HERES( FRANCIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto adottato inaudita altera parte, in data 26/02/2024, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 69, comma 6 ord. pen. avverso la sanzione disciplinare dell’esclusi dalle attività ricreative e sportive per la durata di giorni 5 inflittagli dal Cons Disciplina in data 17 novembre 2023.
A fondamento del provvedimento, il Giudice osservava come il reclamo fosse volto a contestare inammissibilmente il merito della sanzione.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, il quale, affidandosi ad un unico, articolato motivo, ha denunciato la violazione di legge e art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Il Magistrato di sorveglianza è incorso in errore di diritto per avere emesso il provvedimento impugnato de plano, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.: contrariamente a quanto ritenuto da Giudice, il reclamo non è stato avanzato in un caso non previsto dalla legge, dal momento che in esso si contestava l’assenza d copertura normativa del potere sanzionatorio esercitato.
COGNOME infatti è stato sanzionato per avere commesso l’infrazione di cui all’art. 77 d. P 230 del 2000 (inosservanza di ordine o prescrizioni), in particolare perché, quale addett al servizio bibliotecario, ha violato l’ordine di identificare i detenuti che accedono biblioteca; nel primo motivo di reclamo si era tuttavia dedotto che il COGNOME non avev violato alcuna disposizione del regolamento o altro ordine scritto, essendosi egli limita a contestare la legittimità di un ordine impartito oralmente da una agente di poliz penitenziaria.
Il sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l’art. 678, c 1 del medesimo codice, si caratterizza per il ricorso alle forme dell’udienza in camera consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto del comma dell’art. 666 cod. proc. pen., la decisione di inammissibilità dell’istanza, con de motivato, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, quando “la richiesta appare
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge” ovvero quando essa “costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”. Configurandosi, dunque, l’inammissibilità disposta de plano in termini di eccezione alla regola generale del contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito in termini tassativi e comunque rigorosi le condizioni che consentono l’adozione del relativo decreto. In questa prospettiva, si è affermato che la richiesta debba essere identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero che la valutazione di manifesta infondatezza non debba implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, dep. 13/07/2018, COGNOME, Rv. 273714; Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, dep. 19/12/2014, COGNOME, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, dep. 14/08/2013, COGNOME, Rv. 257017; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, dep. 10/11/2011, COGNOME).
Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell’inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservattal rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254887).
La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, COGNOME, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).
Ancora va premesso che l’art. 77, comma 1, n. 16 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 costituisce una norma in bianco che permette l’irrogazione di una sanzione disciplinare per qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero anche solo per l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi, purché tale previsione sia espressamente contemplata da una disposizione del regolamento, connotata da chiarezza e precisione (Sez. 1, n. 11308 del 12/10/2017, dep, 2018, Lo Piccolo, Rv. 272784), sicché la previsione di infrazioni disciplinari è di stretta interpretazione.
In tale ambito il controllo giurisdizionale non può reputarsi meramente formale e, quindi, diretto soltanto alla presa d’atto dell’avvenuto esercizio del potere disciplinare da parte del soggetto titolare del medesimo, ma deve estendersi alla verifica della non arbitrarietà della individuazione del precetto da parte dell’Amministrazione penitenziaria.
Dal canto suo, l’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., dispone che il Magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’art. 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati
concernenti “le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati”.
E’ stato anche affermato, in un caso per certi versi sovrapponibile al presente, a tale proposito (che, in tema di ordinamento penitenziario, l’art. 77, comma 1, n. 16 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 costituisce una norma in bianco che permette l’irrogazione di una sanzione disciplinare per qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero anche solo per l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi, purché tale previsione sia espressamente contemplata da una disposizione del regolamento connotata da chiarezza e precisione (Sez. 1, n. 11308 del 12/10/2017 dep. 2018, Rv. 272784 – 01).
Nella specie, come evidenziato in ricorso, il reclamante, nel dedurre l’assenza di copertura normativa del potere sanzionatorío, contestava non già il merito della sanzione, ma, a monte, l’assenza delle condizioni di esercizio del potere disciplinare.
Si poneva quindi un problema di identificazione, esistenza e chiarezza del precetto, che è questione preliminare rispetto al “merito” (riguardante invece i profili specifici della condotta contestata come concretamente tenuta dal detenuto) e che, si ritiene, debba avere una copertura giurisdizionale.
Ha quindi errato il Magistrato di sorveglianza nel ritenere che il reclamante avesse dedotto motivi sostanzialmente di merito, con la conseguenza che il provvedimento assunto, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., in assenza di contraddittorio, deve ritenersi viziato da nullità a è generale e assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e del successivo art. 179, comma 1.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo esame, al Magistrato di sorveglianza di Cagliari.
P.Q.M.
sorveglianza di Cagliari. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di UJ
Così deciso il 07/06/2024