Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32893 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME FILIPPO CASA NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 19/3/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19.3.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha provveduto – quale giudice del rinvio a seguito di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, con sentenza del 13.9.2024, del decreto di inammissibilità pronunciato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino il 12.3.2024 – sul reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 20.1.2022.
Con quest’ultima ordinanza, il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto il 29.10.2021 da NOME, con il quale chiedeva la restituzione RAGIONE_SOCIALEa tv, del fornellino, del lettore cd e del secondo tavolino per uso pc, di cui era stato privato dall’amministrazione penitenziaria in ragione dei suoi comportamenti.
In particolare, il reclamo Ł stato respinto, evidenziando che sul divieto RAGIONE_SOCIALE‘uso del tavolino per pc, RAGIONE_SOCIALEa tv, del fornellino e del lettore di cd si era già pronunciato il Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 30.6.2021, avverso cui COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione il 14.7.2021, all’epoca ancora non deciso.
Avverso l’ordinanza del 20.1.2022 COGNOME ha poi proposto reclamo il 16.2.2022, adducendo che con l’ordinanza del 30.6.2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino in realtà non si era fatto carico di valutare le limitazioni riferite agli oggetti di cui chiedeva la restituzione, in quanto aveva asserito che andavano portate all’attenzione del Magistrato di sorveglianza, tenuto a vigilare sulle concrete modalità attuative di regime.
Il decreto di inammissibilità emesso de plano il 12.3.2024, motivato su una carenza di interesse all’impugnazione in quanto il regime di sorveglianza particolare era nel frattempo cessato il 30.11.2021, Ł stato annullato, sicchØ il Tribunale di Sorveglianza, con l’ordinanza di cui si tratta, ha proceduto a nuovo giudizio, ritenendo che il reclamo di COGNOME avverso
l’ordinanza del 20.1.2022 sia destituito di fondamento.
Il provvedimento evidenzia che, come correttamente ricordato dal giudice di prime cure, il Tribunale si era già espresso sulle doglianze relative alla privazione dei beni disposta con il decreto di applicazione del regime di sorveglianza particolare con l’ordinanza del 30.6.2021. Infatti, con tale ordinanza il Tribunale fu investito in relazione alle stesse restrizioni che COGNOME aveva denunciato poi al Magistrato di sorveglianza e le aveva già valutate, ritenendo che la relativa prescrizione fosse adeguatamente motivata nel decreto del D.A.P. con la necessità di limitare ulteriori rischi per l’ordine e per la sicurezza interna e di interrompere il perdurare RAGIONE_SOCIALEe condotte contrarie alle regole intramurarie, oltre che strettamente necessaria rispetto alla finalità di prevenire ogni forma di violenza o aggressione, diretta o tramite oggetti, nei confronti degli operatori fatti oggetto negli ultimi tempi di rilevanti minacce da parte di COGNOME.
Questa ordinanza del 30.6.2021 – ha rilevato il Tribunale di Sorveglianza – Ł divenuta definitiva a seguito RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità in data 20.4.2022 del ricorso per cassazione che COGNOME aveva proposto il 14.7.2021 e, quindi, correttamente il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto non riproponibili con il reclamo del 22.10.2021 le stesse questioni che erano state già valutate nell’ordinanza del 30.6.2021.
Pertanto, il motivo di reclamo di COGNOME, secondo cui in realtà l’ordinanza non si era pronunciata sulle medesime questioni, Ł del tutto infondato e, di conseguenza, il ricorso Ł stato respinto, in quanto con il reclamo del 22.10.2021 il detenuto – secondo il Tribunale di Sorveglianza – ha riproposto questioni già decise che non possono essere reiterate senza l’allegazione di fatti nuovi.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 13, comma 4, e 27 Cost., 14bis e 14quater ord. pen.
Il ricorso fa presente che COGNOME si Ł rivolto al Magistrato di Sorveglianza, perchØ così gli era stato ‘suggerito’ dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con l’ordinanza del 30.6.2021. Il Magistrato di Sorveglianza ha invece respinto il reclamo sul presupposto che su tali limitazioni reclamate si fosse già pronunciato il Tribunale di sorveglianza.
A tal proposito, al ricorso Ł stato allegato a fini di autosufficienza l’ordinanza del 30.6.2021, dalla quale si desume, non solo che il Tribunale non si Ł mai pronunciato, ma che ha invece affermato che il riesame del decreto applicativo del D.A.P., quanto alle concrete modalità attuative RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza particolare non previste dal provvedimento, doveva essere proposto al Magistrato di Sorveglianza, tenuto a vigilare sulle modalità attuative del regime ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14bis , ultimo comma, ord. pen.
Con requisitoria scritta trasmessa il 28.5.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che, venuto meno il regime di sorveglianza particolare in esecuzione del quale i beni non erano stati restituiti al detenuto, non vi Ł piø interesse alla proposizione del reclamo, e che, in ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza ha evidenziato che la richiesta di restituzione costituisce reiterazione di identiche doglianze già respinte, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia elemento di novità, correttamente Ł intervenuta declaratoria di rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
NOME avversa l’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata secondo cui si fosse in presenza RAGIONE_SOCIALEa mera riproposizione di un’istanza già decisa, sostenendo che la precedente
ordinanza del 30.6.2021 non aveva disposto alcunchØ sulla restituzione degli oggetti.
La consultazione degli atti, cui il collegio ha proceduto in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa doglianza articolata nel ricorso, ha consentito di verificare che:
la sentenza del 20.4.2022, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 30.6.2021, ha testualmente ad oggetto una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che, su reclamo di COGNOME, aveva disapplicato il regime RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza particolare nella parte relativa al divieto di tenere una sedia con schienale e aveva rigettato nel resto il reclamo, con la conseguente conferma RAGIONE_SOCIALEe residue disposizioni relative al regime RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza particolare di cui all’art. 14bis Ord. pen.;
l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 30.6.2021 afferma espressamente (pag. 5) che la restrizione relativa all’uso di determinati beni Ł adeguatamente motivata nel decreto del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria e nel prosieguo restringe la dichiarazione di illegittimità alla sola restrizione riguardante la sedia con schienale, in relazione a cui disapplica la diposizione che impone al detenuto il divieto di detenerla.
Si deve ritenere, dunque, che il Tribunale di Sorveglianza di Torino avesse già rigettato il reclamo nella parte relativa alle altre restrizioni e che la doglianza, contenuta dapprima nel reclamo del 16.2.2022 e poi nel presente ricorso per cassazione, secondo cui il rigetto del 30.6.2021 non riguardasse espressamente i beni diversi dalla sedia con schienale Ł destituita di fondamento.
Di conseguenza, Ł incensurabile la decisione impugnata di respingere il reclamo, in quanto mera riproposizione di questioni già decise, senza allegazione di conferenti fatti nuovi suscettibili di giustificare una modifica RAGIONE_SOCIALEa precedente decisione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto muove all’ordinanza impugnata censure palesemente contrastate dagli atti processuali, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così Ł deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME