Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13039 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13039 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/08/2023 del MAG. SORVEGLIANZA DI AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 25 agosto 2023 il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato non luogo a provvedere sul reciamo presentato dal detenuto NOME COGNOME.
Nel reclamo si contestava che il 7 marzo 2022 personale di polizia penitenziaria si fosse introdotto nella cella del detenuto in assenza di questi ed avesse controllato il numero dei compact disk detenuti senza la presenza dello stesso.
Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, in quanto ha rilevato, da informazioni assunte presso l’istituto
penitenziario, che era stato controllato soltanto il numero dei compact disk detenuti, e non il contenuto degli stessi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il magistrato aveva deciso senza fissare udienza in violazione di legge, e, nel merito della decisione, che il controllo’ ad opera della polizia penitenziaria, del numero dei compact disk posseduti dal detenuto deve avvenire sempre alla presenza dello stesso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Il reclamo del detenuto al magistrato, circa l’esser stato controllato in sua assenza il numero dei compact disk in disponibilità, non attiene a diritti soggettivi, e contro la decisione del magistrato non è ammesso alcun tipo di impugnazione.
Il sistema degli artt. 35 e 35-bis ord. pen. prevede, infatti, due diverse tipologie di accesso del detenuto al magistrato di sorveglianza, che attivano due procedure differenti: 1) il reclamo generico del detenuto al magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., che attiva una procedura che si esaurisce con la risposta del magistrato al reclamo; 2) il reclamo giurisdizionale del detenuto ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., che si conclude con un provvedimento del magistrato che è ulteriormente impugnabile con i rimedi indicati nello stesso art. 35-bis.
La circostanza che il magistrato abbia respinto, o dichiarai:o inammissibile, o, come nel caso in esame, disposto il non luogo a provvedere, su un reclamo del detenuto, non è sufficiente, pertanto, a rendere impugnabile tale provvedimento, perché, per considerarlo impugnabile, occorre preliminarmente qualificare il reclamo a monte come giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis.
E, per qualificarlo come reclamo giurisdizionale, occorre che in esso sia spesa una situazione di diritto soggettivo del detenuto, e che vi sia correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’amministrazione penitenziaria censurata nel reclamo (Sez. 1, Sentenza n. 28258 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281998: in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a proc:edere alla corretta /
qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile; conforme Sez. 1, Sentenza n. 54117 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271905).
La identificazione della esistenza o meno in un reclamo del detenuto di una posizione definibile quale «diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti dell’amministrazione penitenziaria è affidata alla elaborazione giurisprudenziale, che ha collocato in tale ambito esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 15153 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284433).
Per di più, una volta individuato il «diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti dell’amministrazione penitenziaria, per essere qualificato come giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., il reclamo deve riguardare comportamenti dell’amministrazione che incidono sui diritti soggettivi in quanto tali, e non soltanto sulle modalità di esercizio degli stessi, che restano affidate alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, Sentenza n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010; Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258398).
Nel caso in esame, il ricorso non si preoccupa di spiegare a monte quale sarebbe il diritto soggettivo leso dal controllo della cella del detenuto per verificare il numero dei compact disk detenuti.
Per di più, atteso che la censura riguarda non il controllo di polizia in quanto tale, ma soltanto l’assenza del detenuto a tale controllo, esso, anche secondo la stessa prospettazione del ricorrente, attiene alle modalità dell’esercizio del potere di polizia, e non all’esistenza in sé dello stesso.
In un precedente in termini la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il controllo del numero dei libri in disponibilità del detenuto rientri tra i pote dell’amministrazione penitenziaria a fronte dei quali non vengono in rilievo diritti soggettivi dello stesso (Sez. 7, Ordinanza n. 39607 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 261474: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza che abbia ad oggetto un reclamo generico
in ordine a provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto. Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse configurarsi lesiva di un diritto la pretesa del detenuto di non subire perquisizioni alla ricerca di libri in numero non consentito).
Il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento giurisprudenziale, e conclude nel senso che, a fronte del controllo di polizia volto a verificare il numero dei compact disk in possesso del detenuto, non vengano in rilievo diritti soggettivi dello stesso. Ne consegue l’assenza di ulteriore giustiziabilità della pretesa attivata con il reclamo.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 marzo 2024
Il consigliere estensore
Il nresirente