Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9252 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9252 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 28/08/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe il magistrato di sorveglianza di L’Aquila rigettava, senza formalità, il reclamo proposto da NOME COGNOME (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il diniego della direzione dell’istituto all’autorizzazione all’acquisto di un frigorifero da tenere nella camera di detenzione, non ravvisando in detto diniego la lesione di alcun diritto soggettivo.
Il provvedimento, in particolare, richiamava alcuni arresti della giurisprudenza di questa Corte che ritengono che la possibilità concessa ai detenuti in regime speciale di utilizzare borse frigo con tavolette refrigeranti consenta di salvaguardare il diritto alla salute e ad una corretta alimentazione e salvaguardi, al contempo, le esigenze organizzative dell’amministrazione, di talché doveva escludersi nel caso di specie la violazione di un diritto soggettivo del detenuto.
Avverso tale decreto il detenuto, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis Ord. pen., 678, comma 1, 666, comma 2, del codice di rito, 27, 3 e 111 Cost. con la conseguente lesione del diritto di difesa e la nullità del decreto impugnato per essere stato emesso senza la previa fissazione di udienza camerale per consentire la trattazione del reclamo nel contraddittorio tra le parti.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis Ord. pen., 678, comma 1, 666, comma 2, del codice di rito, 24, 25, 27 3 e 111 Cost. e 6 CEDU in relazione al mancato riconoscimento, da parte del magistrato di sorveglianza, della lesione di un diritto soggettivo con la conseguente disparità di trattamento in violazione dell’art. 1 Ord. pen., 3 e 27 Cost. e 3 CEDU. Nello specifico, sostiene che nella fattispecie vi era una indubbia lesione del suo diritto alla salute atteso che la questione riguarda la conservazione dei cibi (con particolare riferimento al periodo estivo) e che la fattispecie è stata erroneamente equiparata, nel
provvedimento impugnato, a quella delle borse frigo rigide e delle tavolette refrigeranti.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile la impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Anzitutto, lo schema procedinnentale utilizzato dal magistrato di sorveglianza che, a parere del ricorrente, è errato viceversa risulta corretto in ragione di quanto affermato da questa Corte nella massima di seguito richiamata. Infatti, in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281998 – 01).
2.1. Il magistrato di sorveglianza si è trovato a dovere effettuare la preliminare operazione volta a configurare la sussistenza o meno, nel reclamo presentato, della violazione, da parte della amministrazione penitenziaria, di un diritto soggettivo; avendo risolto negativamente tale questione, ha quindi correttamente adottato lo schema procedimentale de plano, ex art. 35 Ord. pen.
2.2. Con riguardo poi alla qualificazione data nel provvedimento impugnato alla pretesa azionata dal ricorrente, questa Corte ha avuto già più volte modo di pronunciarsi circa le modalità stabilite dalla amministrazione penitenziaria in punto di conservazione dei cibi, affermando che in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il diniego opposto
dall’amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all’interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 17/11/2022 Rv. 283974).
2.3. Orbene, nel rispetto di tale orientamento, il provvedimento impugnato qualifica il diniego da parte della amministrazione penitenziaria della possibilità di utilizzare il frigorifero della sezione, ovvero una borsa frigo rigida, quale espressione di una scelta insindacabile operata in ragione di esigenze di ordine e disciplina interne, che non va in alcun modo ad incidere sul diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti, in un’ottica di tutela del diritto all salute. La corretta conservazione dei cibi, infatti, è assicurata altrimenti dalla utilizzazione di borse frigo morbide all’interno delle quali sono collocate tavolette refrigeranti che possono venire sostituite, per mantenere la corretta conservazione degli alimenti; il fatto che non sia consentito – per ragioni di sicurezza interne – la condivisione del frigorifero, ovvero l’utilizzo della borsa frigo rigida, riguarda le modalità di esplicazione del diritto, ma non comporta in radice la lesione del diritto medesimo (ex multis Sez.1 43623/2024 n.m.).
2.4. A fronte di tali coerenti motivazioni, il ricorrente non ha evidenziato on modo specifico alcun profilo fattuale che induca a ritenere che quella che è una decisione che rientra nella discrezionalità della amministrazione penitenziaria e che incide unicamente sulle modalità di esercizio di un diritto, possa arrivare a ledere il diritto medesimo. Non ravvisandosi, dunque, nel diniego in oggetto, come corretto, alcuna lesione di un diritto soggettivo, il magistrato di sorveglianza ha correttamente deciso de plano il reclamo del detenuto che ha qualificato ex art. 35 L. 354/75, non incorrendo in alcuna violazione di legge.
Conseguentemente, essendo corretto lo schema procedimentale adottato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché, secondo un principio espresso da questa Corte, che si intende qui ribadire, “è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di
esso, che restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne”. (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282010 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026.