Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 6 febbraio 2024 accoglieva in parte in reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ex art. 35 ter O.P. e riconosceva i rimedi risarcitori della riduzione detentiva con riferimento ai periodi 15/10/14 – 15/4/15 presso la Casa Circondariale di Cuneo; 15/10/15- 15/4/16 presso la medesima Casa Circondariale; 18/3/18 – 8/5/18 presso la Casa Circondariale di Parma; conseguentemente, per complessivi 416 giorni, concedeva una riduzione di pena di 41 giorni e liquidava la somma di 48 euro a titolo di indennizzo.
Quanto al periodo 24/11/2004 – 22/9/2010 il Tribunale di sorveglianza conveniva con il Magistrato di Sorveglianza circa la inammissibilità della domanda a fronte della incongruenza e imprecisione della indicazione dei periodi di carcerazione e degli istituti di pena, tanto che non era dato comprendere a quali istituti fra quelli indicati si riferissero le censure stringatamente riportate.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, lamentando error in procedendo, nonché violazione di legge per motivazione apparente e travisamento della prova.
L’elemento decisivo posto a fondamento del rigetto è dato “dalla non coincidenza fra gli istituti e i periodi indicati, in base all’analisi della lista moviment forniti dall’Amministrazione penitenziaria”.
Nell’elenco movimenti si evince che NOME dal 29 dicembre 2004 al 10 gennaio 2006 era stato detenuto presso la Casa circondariale di Velletri, analogamente dal 12/4/2006 al 29 dicembre 2008.
L’amministrazione penitenziaria avrebbe erroneamente indicato 29 gennaio 2004 in luogo di 29 dicembre 2004 e 12 aprile 2004 in luogo di 12 aprile 2006.
Ribadiva il ricorrente che la indicazione nella istanza presentata dal COGNOME di Poggioreale/ Velletri era frutto di un errore materiale poiché NOME era stato detenuto solo a Velletri in quel periodo e le condizioni del carcere di Poggioreale erano già state ampiamente denunciate.
Il Tribunale di sorveglianza aveva dunque deciso con motivazione apparente, senza accertare dove il detenuto si trovasse nel periodo indicato, essendo escluso che potesse trovarsi presso due diversi istituti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 La valutazione dei reclami del detenuto, sotto il profilo della loro specificità, ovvero dell’onere di allegazione, infatti, non può non tenere conto della immanente situazione di squilibrio tra le parti in causa e della prevalente componente pubblicistica della pretesa azionata.
Tale situazione di squilibrio, che si crea all’origine tra chi dispone della potestà punitiva e chi la subisce, non può non riverberarsi sul piano processuale, così come già più volte affermato anche nell’ambito della giurisprudenza penale di questa Corte, che è opportuno espressamente richiamare per meglio rammentare quali sono gli ambiti valutativi in cui occorre muoversi nell’ambito dei procedimenti ex art. 35-ter cit., tracciati in considerazione delle loro peculiarità (cfr. tra le molte Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, COGNOME, Rv. 27314401, in cui si afferma che nei procedimenti instaurato ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull’Amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, Sentenza n. 18328 del 08/06/2020)
In particolare, si è affermato che in tema di reclamo ai sensi degli artt. 35ter, ord. pen., la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell’azione, finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell’art. 3 CEDU, derivanti dal sovraffollamento, esclude che la domanda debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che sì pongono a fondamento della stessa; ne consegue che ai fini dell’ammissibilità del reclamo è sufficiente l’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali l’interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell’art. 3 Cedu (tra le molte, Sez. I n. 876 del 16.07.2015, rv. 265855) .
2. In ragione del favor accordato alle ragioni del detenuto e, dunque, della maggiore elasticità che è richiesta nella valutazione dell’istanza ex art. 35 ter OP, è evidente che l’istante indica con precisione sia gli istituti di pena in cui è stato ristretto, sia i periodi, e le condizioni detentive oggetto di reclamo, ma li cumula e dunque non si può ritenere inammissibile per genericità l’istanza, perché con una minima diligenza nell’acquisire le informazioni, stante oltretutto l’allegazione alla istanza della lista movimenti fornita dalla amministrazione penitenziaria, il Magistrato di sorveglianza prima, e il Tribunale di sorveglianza poi, avrebbero potuto ricostruire agevolmente i movimenti dell’imputato e individuare a quale
periodo e a quale istituto di pena le doglianze – pur cumulativamente indicate – si riferivano.
L’istante indica il periodo 24/11/2004 – 29/12/2008 come trascorso nelle carceri di Poggioreale/Velletri e dalle note provenienti da quest’ultimo istituto risulta che egli è stato detenuto a Velletri dal 29/12/2004 al 21/1/2006 e poi dal 12/4/2006 al 29/12/2008 e anche le informazioni dal Carcere di Velletri sono analoghe.
Del tutto corretta è l’indicazione contenuta neWstanza, laddove il detenuto, per il periodo in evidenza, ha indicato anche l’istituto di Poggioreale, presso il quale il NOME in effetti è stato detenuto dal 24/11/2004 al 29/12/2004, giorno in cui è stata trasferito a Velletri.
Con la diligenza minima richiesta a fronte di tale indicazione – che comunque è stata ritenuta sufficiente in quanto, per altri periodi, l’istanza – formulata nella medesima maniera – è stata accolta – l’autorità giudiziaria adita avrebbe dovuto confrontare le scarne indicazioni fornite dal detenuto con la lista movimenti e, derivandone la perfetta corrispondenza, avrebbe dovuto valutare nel merito le doglianze.
Inoltre, proprio in ragione dell’ampio lasso di tempo intercorso fra la domanda e il periodo cui si riferisce la doglianza, ancora più incisivamente s’impone l’esercizio dei poteri di ufficio da parte del giudice per verificare la congruenza di quanto viene affermato ( laddove non dovesse ritenere già sufficientemente e positivamente valutabile la domanda ); risultando, peraltro, evidente che la difficoltà di ricostruzione che sussiste per chi avanza la pretesa non è giammai equiparabile a quella della Pubblica Amministrazione detentrice delle informazioni, con la conseguenza che in virtù del principio di ‘prossimità alla prova’ – che comunque rimane valido per la P.a. anche in caso di consistente distacco temporale dai fatti devono ritenersi sufficienti le deduzioni/allegazioni del richiedente; ciò discende dalla necessità di compensare la disparità di posizioni esistente tra le parti, pubblica e privata, e dalla natura non meramente privatistica della pretesa azionata, essendo anzi gli interessi che si assumono compressi di rango costituzionale. (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020 Rv. 279208 ).
Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata limitatamente a quanto deciso circa il periodo di detenzione trascorso negli istituti di PoggiorealeVelletri dal 29/11/2004 al 29/12/2008, con rinvio per nuovo esame in ragione dei principi sopra richiamati al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla detenzione presso gli istituti di Poggioreale e Velletri dal 24.11.2004 al 29.12.2008, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente