Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23001 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Novara provvedendo ai sensi degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., e 35-bis, comma 5, Ord. pen. – ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo presentato da NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Milano Opera in regime ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), avente per oggetto l’accesso a documentazione amministrativa e, segnatamente, alla propria cartella clinica, da parte Direzione della Casa circondariale di Novara, dove era detenuto al momento delle richieste.
A ragione della decisione, il Magistrato di sorveglianza, poneva la duplice osservazione che il diniego da parte della Direzione dell’Istituto di pena era fondato sull’art. 23 della circolare Dap n. 3676 del 2 ottobre 2017 che imponeva che la richiesta fosse rivolta all’RAGIONE_SOCIALE competente e che, comunque, il trasferimento, medio tempore intervenuto, del reclamante in altro Istituto di pena determinava la carenza di interesse in ordine al reclamo.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia e, con l’unico motivo, deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), violazione di legge con riferimento agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35bis Ord. pen.
Il giudice a quo avrebbe indebitamente dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, in primo luogo omettendo la doverosa fissazione dell’udienza nel contraddittorio tra le parti, essendosi il Magistrato di sorveglianza soffermato sulla soluzione di una questione in diritto controversa, peraltro – secondo il ricorrente – risolta in modo non corretto, posto che il detenuto, nella sua richiesta di accesso alla cartella clinica, si era perfettamente adeguato al disposto di cui all’art. 23 della circolare Dap citata.
In particolare il ricorrente rileva che l’originaria richiesta, formulata in dat 23 gennaio 2022 di ottenere copia della propria cartella clinica «per agire in sede civile contro la Dirigente Sanitaria» era stata respinta dalla Direzione dell’Istituto di pena, con provvedimento in data 25 gennaio 2022, poiché ritenuta «priva di motivazione». A seguito di reclamo, il Magistrato di sorveglianza erroneamente gli imputava l’inosservanza del disposto di cui all’art. 23 citato.
In ogni caso, il provvedimento avrebbe trascurato il principio della perpetuatío iurisdictionis, poiché l’avvenuto trasferimento del detenuto ad altro Istituto di pena non aveva determiNOME alcuna carenza d’interesse.
Con requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2023, il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che nel procedimento di sorveglianza il decreto d’inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, laddove la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, COGNOME, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017). Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell’inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887).
La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, COGNOME, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).
Tanto premesso, la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza in punto di palese assenza delle condizioni di legge è del tutto carente, poiché dopo avere dato conto del contenuto dell’art. 23 in tema di Assistenza sanitaria (secondo il quale «In ordine al proprio stato di salute il detenuto/interNOME, personalmente o per il tramite del difensore, può ottenere copia di tutto o parte della cartella clinica o di singole documentazioni agli atti. A tal fine, deve presentare istanza motivata indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE attraverso la Direzione
dell’istituto che comunicherà la richiesta all’A.G. competente allorché si tratti di imputati in attesa di primo giudizio. Il ritiro delle copie può essere effettuato dallo stesso detenuto/interNOME, dal legale di fiducia, dai parenti e/o terze persone specificamente delegate, previo pagamento delle spese per la riproduzione») – nel provvedimento si afferma laconicamente e apoditticamente che «l’autorizzazione va chiesta alla RAGIONE_SOCIALE tramite direzione», senza in alcun modo chiarire se l’istanza fosse stata o meno presentata e, nel primo caso, con quali modalità.
Sotto altro profilo, neppure è corretta l’affermazione secondo la quale il trasferimento del detenuto presso altro Istituto di pena avrebbe determiNOME tout court una sopravvenuta carenza d’interesse.
3.1. Non è superfluo ricordare che l’interesse a impugnare è subordiNOME alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.
In Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalit negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Carenza d’interesse – si è spiegato – che può anche essere “sopraggiunta”, come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso».
L’interesse a impugnare deve configurarsi in termini d’immediatezza, concretezza e attualità non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta. Ciò perché la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e
indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante – tenuto conto della sua condizione detentiva – e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Non può, in altri termini, ammettersi l’esercizio del diritto d’impugnazione da parte del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto della sua condizione detentiva.
3.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse presupponeva una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione in capo all’COGNOME, la cui attualità – sussistente all’atto della proposizione del ricorso per cassazione – non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322).
E, allora, posto che l’oggetto della richiesta del detenuto riguardava – per quanto è dato comprendere dagli atti a disposizione del Collegio – l’accesso alla copia della propria cartella clinica al fine di agire giudizialmente, in sede civile, contro la dirigente sanitaria, non si rileva l’evidenziata carenza d’interesse, non trattandosi di richiesta di stretta attinenza al menzioNOME Istituto RAGIONE_SOCIALE pena e per il quale, invece, vale il principio della perpetuatio iurisdictionís, rectius il principio della persistenza dell’interesse alla decisione.
Alla stregua delle esposte ragioni, il provvedimento dev’essere annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Novara.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Novara.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente