Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45834 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45834 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/06/1978 parte offesa nel procedimento c/
NOME COGNOME nato a ISPANI il 10/01/1944
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pisa ha rigettato il reclamo della persona offesa, NOME COGNOME odierno ricorrente, avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del locale Tribunale in data 30.6.2023 nel procedimento penale di esecuzione n.2/2023.
Il ricorso per cassazione della persona offesa è affidato al difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato NOME COGNOME il quale svolge un motivo di ricorso con cui deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. derivante dall’errata applicazione della disciplina dell’art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla notifica degli atti ai detenuti riguardo all’art. 101 cod. pr pen.
Si assume che la pronuncia oggetto di tale ricorso dovrebbe essere dichiarata nulla, in quanto si basa su un errore relativo alla validità della nomina del difensore di fiducia della parte offesa e sulla non corretta applicazione della legge relativa alla notificazione personale presso il luogo di detenzione alla persona che riveste il solo ruolo di indagato o imputato nell’ambito del procedimento nel quale viene effettuata la notificazione atteso che tale disciplina non può essere estesa alla persona offesa.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile.
L’art. 410 bis cod. proc. pen. prevede, al comma terzo, che, in caso di reclamo avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione (decreto o ordinanza), il Tribunale decide con “ordinanza non impugnabile”.
In assenza di previsioni derogatorie a questa disposizione, il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall’art. 568 cod. proc. pen., impone di escludere che il provvedimento di decisione del reclamo sia impugnabile, e, quindi, per quello che interessa specificamente in questa sede, ricorribile per cassazione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. è stata già ripetutamente affermata da questa Corte che, ribadendo la conformità ai principi costituzionali (art. 111 Cost) e sovranazionali della citata
previsione di legge si è in tal senso pronunciata anche con riferimento alle ipotesi, come quella in scrutinio, in cui si faccia questione di violazione del dirit al contraddittorio (Sez. 6, Ordinanza n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717; Sez. 6, Ordinanza n. 20845 del 26/04 /2018 Rv. 272956).
Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, anzi esso va ribadito anche in relazione alla fattispecie in esame in questa sede, in cui la violazione del contraddittorio si sarebbe verificata per avere il G.I.P. omesso di notificare personalmente alla persona offesa il decreto di archiviazione avendolo notificato presso il difensore della medesima, dal momento che come è stato già chiarito, la generale inoppugnabilità del provvedimento con cui il Tribunale decide sul reclamo è previsione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.
Del resto il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo giudice del reclamo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse affetto da abnormità strutturale il provvedimento del giudice che aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità del reclamo, ritenendo che comunque la persona offesa potesse richiedere la revoca della decisione) (Sez. 5, n./ 26/09/2019 Cc. Rv. 277433 ).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6.12.2024