Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4546 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4546 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FELTRE il 12/02/1978
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME uqJtCil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo ‘L CUL GLYPH /L. GLYPH a GLYPH t o . L ,(9–GLYPH adArb telL GLYPHL”
uditerírdifensore OtA VAAAtro-V^v 0.4441′ r 9, ( V GLYPH C L.A.Aerl , k GLYPH · Cr. GLYPH L’edU-(A~0-4 –‘ ta&PAR- GLYPH t 1.p GLYPH vs GLYPH koe -ota
RITENUTO IN FATTO
All’imputato sono stati contestati sub a) i reati di atti persecutor molestia e sub b) quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vio sulle cose. Il Tribunale di Belluno lo ha condannato per i reati di cui al ca ritenendo assorbito quello di cui al capo b) e, quindi, ha applicato la pena di 9 di reclusione; ha concesso la sospensione condizionale della pena e condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha liquidato in euro 8000,00 nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle di costituzione e difesa delle p civili che ha liquidato in complessivi euro 4680,00 oltre accessori.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, ha ritenuto assorbito reato di atti persecutori quello di minaccia contestati al capo a); ha escl parte civile NOME COGNOME in proprio e ha, conseguentemente, ridotto a eur 7700,00 il risarcimento del danno in favore di quest’ultimo e di NOME COGNOME quali eredi della parte civile NOME COGNOME medio tempore deceduta; ha dichiarato non doversi procedere ‘nei confronti dell’imputato per essersi il rea atti persecutori prescritto e ha confermato nel resto la sentenza, condannan l’imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Cort d’appello articolando tre motivi proposti tutti ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen. e qui riportati a norma dell’art. 173 disp. att. c pen..
2.1. Con il primo motivo, lamenta l’ omessa motivazione in ordine alla specifica doglianza proposta con l’atto di appello e concernente la sussistenz condotte reciproche, così come emergerebbe dalla stessa deposizione di NOME COGNOME e della totale assenza dello stato di subordinazione psicologica de COGNOME, attesa la reciprocità delle offese e il clima conflittuale esistent parti. Deduce che anche se la giurisprudenza è costante nel ritenere che il de di atti persecutori non è escluso dalla reciprocità dei comportamenti molest anche vero che la presenza di tale circostanza impone un più accurato oner motivazionale in ordine alla sussistenza dello stato d’ansia o di paura presunta persona offesa e del suo effettivo timore per l’incolumità propria persone ad essa vicine o ancora della necessità del mutamento delle abitudini vita.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine alli entità del danno, nonostante, con specifico motivo di appello fosse s dedotta l’assenza di qualunque prova; deduce, in ogni caso, l’eccessività de liquidazione operata dal primo giudice e censura, altresì, l’operato della C
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d'appello che, pur avendo estromesso NOME COGNOME in proprio, ha poi ridotto, senza alcuna motivazione, di soli € 300,00 l'importo liquidato dal Tribunale.
2.3. Con il terzo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod, proc. pen., deduce la manifesta illogicità e comunque contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur avendo estromesso un parte civile ed escluso la sua domanda risarcitoria, ha poi confermato il ca della sentenza, relativo alle spese di costituzione delle due parti civili cos con il medesimo difensore, che ha liquidato un compenso unico aumentato in relazione al numero delle parti, così in patente violazione delle disposizioni d agli artt. 16, comma 1 e 12 comma 2, del d.m. n. 55 del 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E' fondato il primo motivo di ricorso e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura e l'annullamento della sente impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Questa Corte di legittimità, con orientamento costante e che il Collegio condivide, ha reiteratamente affermato che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombe sul giudice, però, in siffatta ipotesi, un più accurato onere di motivazio ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propri di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di v (da ultimo ed ex mulds, Sez. 5, GLYPH n. 42643 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282170-01). Ed invero, il reato di atti persecutori prevede eventi alterna per cui anche la realizzazione di uno solo di essi, è idonea a integrarlo: sussistere un comportamento ripetutamente minaccioso o, comunque, molesto dell’agente dal quale derivi per il destinatario delle reiterate molestie o min un perdurante stato d’ansia o di paura o un fondato timore dello stesso p l’incolumità propria o di soggetti vicini o, infine, il mutamento necessitato d proprie abitudini di vita. Ciò comporta, ove la sussistenza della reciprocità d condotte venga dedotta, la necessità di una indagine approfondita volta a accertare in quali termini tali condotte “persecutorie” vengano poste in esser se esse siano o meno maturate in un ambito di litigiosità tra due soggetti c potrebbe portare a escludere, ove si accerti una posizione di parità tra di lor configurabilità del reato che presuppone la sussistenza di un disequilibrio d posizione della vittima rispetto a quella dell’autore dei comportamen intimidatori o vessatori.
In conclusione, dunque, se la reciprocità non è sufficiente per escludere radice la possibilità della rilevanza penale delle condotte persecutorie, occ
che il giudice valuti, con scrupolo, fornendo adeguata motivazione, se, ove sussistano i dedotti comportamenti reciproci e nonostante essi, si sia determinato in uno dei soggetti agenti almeno uno degli eventi individuati dal legislatore. Come rilevato da questa Corte regolatrice deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura (Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, COGNOME, Rv. 24722601). Ora, nel caso in esame, nonostante l’imputato, nell’atto d’appello, abbia dedotto la sussistenza della reciprocità delle condotte, la Corte distrettuale è rimasta completamente silente sul punto per cui l’impugnata sentenza, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio giudice civile competente per valore in grado di appello che dovrà riesaminare la regiudicanda senza necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, il Giudice del rinvio dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, e fornire adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Roma, 12 novembre 2024