Recidiva: Come si Valuta Correttamente? L’Analisi della Cassazione
La valutazione della recidiva nel diritto penale non è un automatismo, ma richiede un’analisi approfondita da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i principi fondamentali che guidano questo delicato processo, chiarendo che non ci si può fermare alla semplice gravità dei fatti o all’intervallo di tempo tra un reato e l’altro. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del contendere era la contestazione della sussistenza della recidiva, un’aggravante che può comportare un aumento significativo della pena. La difesa sosteneva che tale aggravante non fosse stata applicata correttamente nel suo caso, portando la questione fino al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo “manifestamente infondato”. Questa decisione conferma la validità dell’operato della Corte d’Appello e, di conseguenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è estremamente chiara nel delineare i confini della valutazione giudiziale.
Le Motivazioni: i criteri per la valutazione della recidiva
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni. La Cassazione spiega che la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati in giurisprudenza. La valutazione della recidiva non può basarsi unicamente su due elementi superficiali:
1. La gravità dei fatti: Non è sufficiente che i reati precedenti siano gravi per giustificare automaticamente l’aggravante.
2. L’arco temporale: Anche il tempo trascorso tra i reati non è, da solo, un fattore decisivo.
Il giudice, invece, ha l’obbligo di effettuare un’analisi più profonda e concreta. Deve esaminare, sulla base dei criteri generali indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, capacità a delinquere, etc.), il rapporto specifico che lega il nuovo reato alle condanne precedenti. Lo scopo di questa analisi è verificare se la pregressa condotta criminale sia un indicatore di una “perdurante inclinazione al delitto” che ha concretamente influito sulla commissione del nuovo reato. In altre parole, il giudice deve chiedersi se il nuovo delitto sia la manifestazione di una scelta di vita criminale o un episodio isolato e slegato dal passato dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza un principio di garanzia fondamentale: la recidiva non è una “etichetta” che viene apposta automaticamente a chi ha precedenti penali. Ogni caso richiede una motivazione puntuale e specifica da parte del giudice, che deve dimostrare di aver compiuto una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e del contesto dei reati. Per gli operatori del diritto, ciò significa che nelle memorie difensive è cruciale argomentare sull’assenza di un legame sintomatico tra i diversi episodi criminali. Per l’imputato, è la conferma che il suo passato non può condannarlo a priori, ma deve essere letto e interpretato alla luce del fatto specifico per cui si procede.
Come deve essere valutata la recidiva da parte del giudice?
La valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti.
Cosa deve verificare il giudice per applicare l’aggravante della recidiva?
Il giudice deve verificare se e in quale misura la condotta criminale pregressa sia indicativa di una persistente inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del nuovo reato.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28978 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corret applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo c la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatt sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto esaminare in concreto, in base ai criteri di CUÌ all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando s ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurant inclinazione al delitto che abbia influito per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
III PreMdente