Recidiva: Non Solo Precedenti Penali, ma Indice di Pericolosità Sociale
Con l’ordinanza n. 34841 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di recidiva. Quest’ultima non è un mero automatismo legato alla presenza di precedenti penali, ma un sintomo di accentuata pericolosità sociale che il giudice deve valutare in concreto. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali sull’onere di specificità dei motivi di ricorso e sulla corretta interpretazione della recidiva nel diritto penale.
I Fatti del Caso
Quattro individui proponevano ricorso congiunto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Le doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: l’omessa motivazione riguardo alla determinazione della pena e l’errata valutazione della recidiva. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente giustificato la sanzione inflitta e aveva applicato la recidiva in modo non corretto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi proposti, fornendo importanti chiarimenti su come debbano essere articolate le censure in sede di legittimità e su come vada interpretato l’istituto della recidiva.
Le Motivazioni della Corte sulla Recidiva
La parte più significativa della decisione riguarda la trattazione della recidiva. La Corte ha rigettato il motivo di ricorso relativo a questo punto, definendolo reiterativo e infondato.
I giudici di legittimità hanno spiegato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato, evidenziando come la consumazione dei delitti fosse un chiaro indice di maggiore pericolosità. Richiamando un proprio precedente consolidato (Sentenza n. 10988 del 2023), la Cassazione ha sottolineato che la recidiva non è una semplice constatazione dell’esistenza di precedenti penali. Essa è, piuttosto, un sintomo di una ‘accentuata pericolosità sociale’ dell’imputato.
La valutazione del giudice, pertanto, non può limitarsi alla gravità dei fatti o all’arco temporale in cui sono stati commessi. È necessario un esame concreto, basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale, del rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa indichi una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
La questione della specificità del ricorso
Oltre alla recidiva, la Corte ha bacchettato i ricorrenti per l’aspecificità del primo motivo. La contestazione sulla determinazione della pena è stata giudicata una ‘generica doglianza’ che non indicava quali elementi specifici la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare per giungere a un diverso trattamento sanzionatorio. Questo conferma che, per essere ammissibile, un ricorso deve essere preciso e puntuale, non potendo limitarsi a una critica generica dell’operato del giudice di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi cardine del processo penale. In primo luogo, l’importanza della specificità dei motivi di ricorso: le impugnazioni devono essere formulate in modo chiaro e dettagliato, pena l’inammissibilità. In secondo luogo, e più sostanzialmente, viene ribadita una visione moderna e non formalistica della recidiva. Non basta avere precedenti per essere considerato recidivo in senso sostanziale; occorre che il giudice accerti, con motivazione adeguata, una reale e attuale pericolosità sociale derivante da una persistente inclinazione a delinquere. Questa pronuncia serve da monito per la difesa: le contestazioni devono essere mirate e tecnicamente fondate, soprattutto su istituti complessi come la recidiva.
Quando un motivo di ricorso sulla determinazione della pena è considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una doglianza generica e aspecifica, che non indica quali elementi concreti la Corte avrebbe dovuto valutare diversamente per arrivare a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice?
La recidiva non va intesa come una mera descrizione di precedenti penali, ma come sintomo di un’accentuata pericolosità sociale. Il giudice deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti, per verificare se la condotta passata indichi una perdurante inclinazione al delitto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI 01Q6ER2) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI 01RIAYV) nato a MELEGNANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA l
NOME (COGNOME) nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME
Letti i ricorsi congiunti di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOMENOME NOME COGNOME NOMENOME ritenuto che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta l’omes motivazione sulla determinazione della pena- è del tutto aspecífica, att risolve in una generica doglianza che non indica quali elementi la Corte avrebbe eventualmente omesso di valutare per addivenire a un diverso trattamen sanzionatorio;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso in merito alla recidiva appare tutto reiterativo avendo la corte esposto al punto 8 della motivazione le r per ritenere la consumazione dei delitti oggetto del giudizio sia indice di ma pericolosità, in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata perico sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo cari precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fon esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizz ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti co verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicat una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore crimi per la commissione del reato “sub iudice», (Sez. 2 – , Sentenza n. 1098 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.