Recidiva e Pericolosità Sociale: La Valutazione del Giudice
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sulla valutazione della recidiva nel processo penale. La Suprema Corte ha stabilito che il giudizio sulla maggiore pericolosità del reo, elemento chiave per l’applicazione della recidiva, è un’analisi discrezionale che si distingue nettamente dalla valutazione della gravità oggettiva del singolo reato commesso. Questo principio è fondamentale per comprendere come i precedenti penali influenzino la risposta punitiva dello Stato.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo alla sua accresciuta pericolosità sociale, elemento che aveva giustificato un trattamento sanzionatorio più severo. Secondo la difesa, tale valutazione era in contraddizione con il fatto che il reato contestato era stato qualificato come di lieve entità ai sensi della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).
La Valutazione della Recidiva secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza. La valutazione sulla recidiva non è un automatismo, ma richiede un’analisi ponderata da parte del giudice. Questo giudizio deve misurare la ‘maggiore attitudine a delinquere’ manifestata dal reo. In pratica, si valuta se il nuovo reato sia espressione di una colpevolezza più accentuata e di una maggiore pericolosità, tenendo conto della natura e del tempo dei reati precedenti. La motivazione a sostegno di tale valutazione può essere anche implicita, purché adeguata.
La Distinzione tra Pericolosità e Gravità del Fatto
Il punto centrale della decisione è la netta separazione tra due profili di valutazione:
1. La pericolosità del reo (profilo soggettivo): Riguarda la personalità del colpevole e la sua propensione a commettere nuovi reati. Si basa sulla sua storia criminale, sulla tipologia dei reati precedenti (omogeneità delle condotte) e sulla loro vicinanza temporale.
2. La gravità del fatto (profilo oggettivo): Concerne le specifiche caratteristiche del reato per cui si procede, come le modalità dell’azione e l’entità del danno o del pericolo cagionato.
La Corte ha chiarito che il riconoscimento di un’ipotesi attenuata per il reato (come nel caso di spaccio di lieve entità) non impedisce al giudice di ritenere sussistente una maggiore pericolosità del soggetto basata sui suoi precedenti. I due giudizi operano su piani diversi e non sono in contraddizione.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello avesse correttamente e adeguatamente motivato la sua decisione. I giudici di merito avevano fondato il loro convincimento non solo sul numero dei precedenti penali, ma anche sulla loro ‘omogeneità’, ovvero sulla somiglianza con il nuovo reato commesso. Questo elemento è stato considerato un chiaro indicatore di una persistente tendenza a delinquere, giustificando così una valutazione di maggiore pericolosità.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze
In conclusione, dichiarando inammissibile il ricorso, la Cassazione ha riaffermato l’autonomia del giudizio sulla recidiva. L’ordinanza sottolinea che, una volta che il giudice di merito fornisce una motivazione logica e adeguata sulla pericolosità del reo, tale valutazione discrezionale è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Per il ricorrente, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Come valuta il giudice la recidiva?
Il giudice valuta la recidiva attraverso un giudizio discrezionale sulla maggiore attitudine a delinquere del reo. Questa valutazione si basa sulla relazione significativa tra i reati precedenti e il nuovo illecito, considerando la natura e il tempo di commissione, per determinare una più accentuata colpevolezza e pericolosità.
La commissione di un reato di lieve entità esclude la pericolosità sociale del reo?
No. La Corte ha chiarito che il riconoscimento di un reato di minore gravità (ipotesi attenuata) riguarda il profilo oggettivo del fatto. Questo non impedisce al giudice di ritenere sussistente una maggiore pericolosità del reo (profilo soggettivo), basata sui suoi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 17255/25
Ritenuto che il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato; si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341);
ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla omogeneità di condotte, senza che tale giudizio possa essere contraddetto dalla ravvisata sussistenza dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, che investe il diverso profilo oggettivo della gravità del fatto;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
GLYPH
!I -re estensore
GLYPH
Il Presi
Così deciso il 6 ottobre 2025
te