Recidiva e Valutazione del Giudice: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’istituto della recidiva rappresenta uno degli aspetti più dibattuti del diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. La sua applicazione non è automatica, ma richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri che guidano questa delicata decisione, sottolineando come la reiterazione di un reato possa essere considerata un sintomo di accresciuta pericolosità sociale.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, commesso nel gennaio 2015. La Corte d’Appello di Firenze, nel febbraio 2022, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e bilanciandole in regime di equivalenza con le aggravanti contestate. La pena era stata così rideterminata in un anno di reclusione e una multa di 92 euro.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge proprio in merito all’applicazione della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato la sua posizione, applicando un aumento di pena non giustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo sia una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, sia manifestamente infondato nel merito. Questa decisione conferma la correttezza dell’operato della Corte d’Appello e consolida un importante principio di diritto.
Il Principio di Diritto sulla Valutazione Concreta
La Cassazione ha ribadito un concetto fondamentale: quando la recidiva viene ritualmente contestata, il giudice non può applicarla in modo meccanico. È suo dovere, infatti, verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito penale sia un sintomo effettivo di una maggiore riprovevolezza della condotta e di una pericolosità accentuata dell’autore. Se il giudice non ravvisa nel nuovo delitto una maggiore capacità delinquenziale, deve escludere l’aumento di pena, fornendo un’adeguata motivazione.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse seguito scrupolosamente questo principio. I giudici di merito avevano infatti spiegato, con un percorso argomentativo logico e coerente, perché la recidiva fosse applicabile. Era emerso che l’imputato era gravato da un precedente penale specifico, risalente ad appena un anno prima del nuovo fatto. Questa stretta vicinanza temporale tra due reati della stessa natura è stata considerata un chiaro indice di “accresciuta responsabilità”. In altre parole, la seconda condotta non era un episodio isolato, ma la spia di una persistenza nel delinquere che giustificava un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione importante: un ricorso contro l’applicazione della recidiva ha scarse probabilità di successo se si limita a contestare genericamente la decisione, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice. Quando la corte di merito motiva la sua scelta basandosi su elementi concreti e specifici – come la natura dei reati e la loro prossimità temporale – la valutazione è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La decisione del giudice di applicare l’aumento di pena non è un automatismo, ma il risultato di un’analisi ponderata che mira a personalizzare la sanzione in base alla reale pericolosità del reo.
Quando un giudice può applicare un aumento di pena per la recidiva?
Il giudice può applicare l’aumento di pena per la recidiva quando, dopo averla formalmente contestata, valuta in concreto che la commissione di un nuovo reato sia un sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale dell’autore.
È sufficiente commettere un nuovo reato per vedersi applicata la recidiva?
No, non è automatico. Il giudice è tenuto a escludere l’aumento di pena, con adeguata motivazione, se non ritiene che dal nuovo delitto si possa desumere una maggiore capacità delinquenziale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito e perché era manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato che il nuovo reato, commesso a solo un anno di distanza da un precedente specifico, era indice di una accresciuta responsabilità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d Appello di Firenze del 25.2.2022, che, in parziale riforma della sentenza di conda del Tribunale di Siena in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 565, 624 bis, cod. pen commesso in Chiusi il 28 gennaio 2015, ha riconosciuto le circostanz attenunati generiche, in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, rideterminato la pena in anni 1 di reclusione e euro 92,00 di multa.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in or all’applicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, comunq manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualment contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo a escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non riteng che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopr richiamato, che il ricorrente era gravato da un precedente specifico risalente a anno prima e che, pertanto, l’ultimo episodio era indice di accresciuta responsabi
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di eur tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.