Recidiva: Quando i Precedenti Contano Davvero? La Cassazione Chiarisce i Criteri di Valutazione
L’applicazione della recidiva nel diritto penale rappresenta un tema delicato, che impone al giudice un’attenta ponderazione degli elementi a sua disposizione. Non è sufficiente un semplice richiamo ai precedenti penali dell’imputato per giustificare un aumento di pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui criteri che devono guidare questa valutazione, sottolineando la necessità di un’analisi concreta e non automatica.
Il Caso: Un Ricorso contro la Contestazione della Recidiva
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di doglianza era legato alla mancata esclusione della recidiva contestata. Secondo la difesa, la Corte di merito non aveva motivato adeguatamente le ragioni per cui i precedenti penali fossero sintomatici di una maggiore pericolosità sociale, tale da giustificare l’aggravante.
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione del giudice non potesse limitarsi a un generico riferimento ai reati passati.
L’Approccio della Giurisprudenza sulla Recidiva
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia. La valutazione sulla recidiva non è un automatismo, ma un giudizio che deve essere ancorato a elementi concreti, come stabilito dall’articolo 133 del codice penale.
Il giudice ha il compito di andare oltre la mera constatazione della gravità dei fatti o dell’arco temporale in cui sono stati commessi. Deve, invece, scavare più a fondo per comprendere se esista un reale e significativo collegamento tra il reato per cui si procede (definito sub iudice) e le condanne precedenti.
Le Motivazioni della Decisione: Oltre la Semplice Gravità dei Fatti
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi della giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito, infatti, avevano compiuto quella valutazione concreta che la legge richiede. L’analisi si è concentrata sul rapporto specifico tra la condotta criminosa passata e il nuovo delitto, per verificare se la prima fosse indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’.
In altre parole, il giudice deve accertare se i precedenti penali abbiano agito come un ‘fattore criminogeno’, influenzando la commissione del nuovo reato. Questo significa che la recidiva non viene applicata per ‘punire due volte’ lo stesso soggetto, ma perché si ritiene che la sua storia criminale dimostri una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale nel momento in cui delinque di nuovo. La decisione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende sono state la logica conseguenza di un ricorso privo di fondamento.
Conclusioni: L’Importanza di un’Analisi Concreta
Questa ordinanza conferma un orientamento fondamentale: la recidiva non è una ‘etichetta’ da apporre automaticamente a chi ha precedenti penali. È uno strumento che richiede un esame approfondito e personalizzato della storia criminale dell’imputato. La decisione del giudice deve essere il frutto di un’indagine che colleghi il passato al presente, dimostrando in modo motivato come le precedenti condanne rivelino una tendenza a delinquere che si è manifestata anche nel nuovo reato. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le argomentazioni a favore o contro l’applicazione della recidiva devono essere sempre supportate da elementi specifici e non da considerazioni generiche.
Come deve il giudice valutare la recidiva?
Secondo la Corte, il giudice deve esaminare in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. La valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma deve verificare, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., se la condotta passata indichi una perdurante inclinazione al delitto.
È sufficiente considerare la gravità dei reati e il tempo trascorso per applicare la recidiva?
No, non è sufficiente. La valutazione del giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati. È necessario un esame più approfondito sul legame tra i reati.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapport esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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