Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20046 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Pietrasanta DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Massa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto d NOME COGNOME e per il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME; lette le richieste del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed ha depositato a sostegno del primo motivo, il certificato
storico di detenzione.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., quanto al primo, ed ai reati di cui agli artt. 337 e 63 comma primo, cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, quanto al secondo.
2.NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta recidiva, ravvisata dalla Corte territoriale senza considerare che i fatti contestati si collocano in un contesto di forte emotività correlato alla protezione del fratello, delle cui difficili condizioni psicofisiche dà a la stessa sentenza impugnata.
3.NOME COGNOME deduce due motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, in quanto eseguito presso il difensore domiciliatario anziché presso il luogo di detenzione dell’imputato.
3.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, rispetto alla quale la Corte territoriale ha omesso di valutare le deduzioni difensive e la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo sulla recidiva dedotto da entrambi gli imputati è infondato.
Sebbene la motivazione della sentenza impugnata sia particolarmente sintetica sul punto, emerge, comunque, che la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha adeguatamente valutato la gravità deit- condotte criminose in correlazione con i rispettivi precedenti penali, reputandole quale indice sintomatico della maggiore pericolosità degli imputati.
Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo d riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla
natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè Rv. 247838).
Anche il primo motivo di ricorso dedotto da COGNOME NOME è infondato. Dall’esame del fascicolo relativo al giudizio di appello, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, risulta, infatti, che il decreto di citazione è stato correttamente notificato in carcere al COGNOME in data 1/8/2022.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 marzo 2024