Recidiva: Quando la Valutazione del Giudice Rende il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza n. 41073/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del diritto penale: la valutazione della recidiva e la competenza a giudicare il reato di lesioni personali in presenza di aggravanti. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la Suprema Corte ribadisce principi consolidati, dichiarando il ricorso dell’imputato inammissibile. Questo provvedimento ci permette di approfondire come i giudici di merito debbano motivare le loro decisioni su temi che incidono direttamente sulla determinazione della pena.
Il Caso in Analisi: Dal Rinvio della Corte d’Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per reati gravi, tra cui tentato omicidio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. A seguito di un primo ricorso, la Corte di Cassazione aveva annullato parzialmente la sentenza, limitatamente al riconoscimento della recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio, rinviando il caso alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio su quel punto.
La Corte d’Appello, in qualità di giudice di rinvio, aveva confermato la sussistenza dell’aggravante e ridotto la pena. Contro questa nuova decisione, l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, basato su due motivi principali: l’illogicità della motivazione sulla mancata esclusione della recidiva e l’errata applicazione della pena della reclusione, anziché di una pena pecuniaria, per il reato di lesioni personali.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi o privi di fondamento.
Le Motivazioni sulla Recidiva e la Competenza per le Lesioni
La Suprema Corte ha esaminato nel dettaglio i due motivi di ricorso, fornendo una motivazione chiara e ancorata ai principi giurisprudenziali consolidati. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla correttezza dell’operato del giudice di merito.
La Valutazione della Recidiva
Sul primo punto, la Cassazione ha stabilito che il giudice d’appello ha correttamente applicato i principi per la valutazione della recidiva. La Corte ha ribadito che tale valutazione non può basarsi unicamente sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso. È necessario, invece, un esame concreto del rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate, utilizzando i criteri dell’art. 133 del codice penale. Lo scopo è verificare se la condotta pregressa indichi una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per il reato attuale. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva compiuto questa analisi, concludendo motivatamente per la sussistenza di tale inclinazione, rendendo la censura dell’imputato infondata.
La Competenza per il Reato di Lesioni
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. L’imputato sosteneva che per le lesioni personali si dovesse applicare la pena pecuniaria, tipica dei reati di competenza del Giudice di Pace. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il reato in questione rientrava nella competenza del Tribunale. Ciò perché era aggravato ai sensi dell’art. 585, primo comma, del codice penale, che a sua volta richiama una delle circostanze previste dall’art. 576 n. 1, in relazione all’art. 61 n. 2 del codice penale. La presenza di tale aggravante determina non solo un aumento di pena, ma anche lo spostamento della competenza dal Giudice di Pace al Tribunale, legittimando così l’applicazione della pena della reclusione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, la valutazione della recidiva è un’indagine complessa che richiede al giudice di andare oltre il semplice dato formale delle precedenti condanne, per analizzare in concreto la personalità criminale dell’imputato. In secondo luogo, la qualificazione di un reato e la determinazione della sua competenza dipendono strettamente dalla presenza di eventuali circostanze aggravanti, che possono modificarne radicalmente il trattamento sanzionatorio. La decisione della Cassazione sottolinea l’importanza di una motivazione rigorosa da parte dei giudici di merito e funge da monito contro ricorsi basati su argomentazioni manifestamente infondate.
Come valuta il giudice la recidiva di un imputato?
La valutazione della recidiva non si basa solo sulla gravità o sul tempo dei reati precedenti. Il giudice deve esaminare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate per verificare se queste indicano una persistente inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo crimine.
Perché il reato di lesioni personali non è stato giudicato dal Giudice di Pace in questo caso?
Il reato di lesioni personali è rientrato nella competenza del Tribunale perché era presente una circostanza aggravante specifica, prevista dall’art. 585 del codice penale. Questa aggravante ha comportato lo spostamento della competenza e ha reso legittima l’applicazione della pena della reclusione anziché di una sanzione pecuniaria.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41073 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che- pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito di parziale annullamento della precedente sentenza di condanna limitato al punto del riconoscimento della recidiva e a conseguentemente al trattamento sanzionatorio- ha ritenuto sussistenza la ridetta aggravante attenuante e, ferma la responsabilità dell’imputato per i delitti di tentato omicidio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ha ridotto la misura della pena inflitta;
Ritenuto che il primo motivo, che contesta l’illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99 comma quarto cod. pen., è manifestamente infondato il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 8) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che, per il delitto di lesioni personali, contesta l’applicazione della pena della reclusione, anziché di quella pecuniaria prevista per i reati di competenza del giudice di pace – è manifestamente infondato in quanto il reato di lesioni oggetto di addebito rientra nella competenza del Tribunale in quanto aggravato ai sensi dell’art. 585, comma primo, prima parte, cod. pen. (in relazione all’art. 576 n. 1 cod. pen. che si riferisce al fatto commesso con il concorso di taluna delle circostanze di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024