Recidiva: Quando il Giudice Può Aumentare la Pena? L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la recidiva. Questa decisione offre importanti chiarimenti sui criteri che il giudice deve seguire per applicare tale aggravante e sui limiti del sindacato della Suprema Corte riguardo la quantificazione della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro Pena e Aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due: in primo luogo, si contestava la sussistenza dell’aggravante della recidiva, ritenuta applicata in modo ingiustificato; in secondo luogo, si lamentava l’eccessività della pena inflitta.
L’imputato sosteneva che il giudice di merito avesse fondato la sua decisione su elementi non sufficienti a dimostrare una reale e persistente inclinazione a delinquere, elemento fondamentale per l’applicazione dell’aggravante.
La Valutazione della Recidiva secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo relativo alla recidiva come manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato un principio fondamentale: per applicare l’aggravante della recidiva, non è sufficiente un mero richiamo alla gravità dei fatti o all’arco temporale in cui sono stati commessi i reati. Il giudice deve andare oltre.
È necessario, infatti, che il magistrato evidenzi in concreto, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, il legame esistente tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. Il giudice deve verificare se e in che misura la precedente condotta criminale sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. In altre parole, la recidiva non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione ponderata e motivata sulla personalità del reo.
I Limiti al Controllo sulla Quantificazione della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante l’eccessività della pena, è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la determinazione dell’entità della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere discrezionale non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Finché la decisione è sorretta da una motivazione congrua e logica, che faccia riferimento a elementi decisivi o rilevanti del caso, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente adempiuto al suo onere argomentativo. La sentenza impugnata non si era limitata a un’applicazione meccanica della recidiva, ma aveva analizzato il nesso tra i reati, evidenziando come le precedenti condanne fossero sintomo di una tendenza a delinquere che aveva influenzato la commissione del nuovo illecito. Allo stesso modo, la graduazione della pena era stata giustificata con un adeguato riferimento agli elementi previsti dalla legge, rendendo la decisione immune da censure di legittimità.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la valutazione sulla recidiva richiede un’analisi sostanziale e non meramente formale. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente contestare genericamente l’aggravante, ma è necessario argomentare sull’assenza di un concreto legame criminogeno tra i diversi reati. Per i giudici, ribadisce l’importanza di una motivazione approfondita che dia conto di tale valutazione. Inoltre, la decisione consolida il principio secondo cui la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice di merito?
La valutazione non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’intervallo di tempo tra i reati. Il giudice deve evidenziare concretamente il rapporto tra il fatto in giudizio e le condanne precedenti, dimostrando come la passata condotta criminosa indichi una persistente inclinazione al delitto che ha influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
È possibile contestare l’eccessività della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, un motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita seguendo i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Il suo operato non è sindacabile se la motivazione è adeguata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4228 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4228 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 08/11/1992
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, lungi dal fondare l’applicazione dell’aggravante speciale esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ha evidenziato in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (si veda, in particolare, pag. 6 e 7);
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta anche l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente