Recidiva: la Cassazione ribadisce i criteri per una corretta valutazione
Con l’ordinanza n. 4426 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: i criteri di valutazione della recidiva. Questa decisione offre importanti chiarimenti su come il giudice debba ponderare i precedenti penali di un imputato, andando oltre una mera analisi temporale o di gravità dei fatti. Il caso esaminato riguardava un ricorso contro una condanna per furto e tentata rapina impropria, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino per i reati di furto e tentata rapina impropria, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi principali dell’impugnazione si concentravano su due aspetti fondamentali: la mancata esclusione della recidiva contestata e la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare l’aggravante della recidiva, basando la propria valutazione su elementi non sufficienti a dimostrare una reale e attuale pericolosità sociale derivante dai precedenti penali. Inoltre, si contestava la congruità della pena inflitta.
La Valutazione della Recidiva secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i motivi relativi alla recidiva manifestamente infondati, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia. I giudici hanno sottolineato che la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente su due elementi: la gravità dei fatti per cui si procede e l’arco temporale in cui si collocano le precedenti condanne.
Il cuore dell’analisi, invece, deve essere il rapporto concreto e sostanziale tra il nuovo reato e i precedenti. Il giudice di merito ha il compito di esaminare, sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, se la condotta criminosa passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, è necessario verificare se i precedenti reati abbiano agito come un fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo delitto per cui si sta procedendo. La Corte di Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente applicato questo principio.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state respinte come manifestamente infondate. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, tuttavia, non è arbitraria, ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi guida enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la pena base era stata fissata in una misura sostanzialmente pari al minimo edittale previsto dalla legge. Questa scelta, adeguatamente motivata dalla Corte di Appello, non poteva quindi essere oggetto di censura in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda sulla manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. Per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha confermato che la valutazione del giudice di merito è stata corretta perché non si è limitata a un automatismo, ma ha analizzato in concreto il legame tra i precedenti e il fatto nuovo, ravvisandovi un’espressione di una continuità nel percorso criminale dell’imputato. Per quanto attiene alla pena, la sua determinazione in misura prossima al minimo legale è stata considerata un esercizio legittimo e non sindacabile della discrezionalità giudiziale, in linea con i parametri normativi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio giurisprudenziale: la recidiva non è un’etichetta da applicare automaticamente, ma il risultato di un’attenta e concreta valutazione del percorso di vita criminale dell’imputato. Il giudice deve andare oltre la superficie dei dati formali (date e tipo di reato) per indagare la sostanza, ossia se i crimini passati rivelino una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato. Questa pronuncia riafferma la centralità di un’analisi individualizzata e motivata, sia nell’applicazione delle aggravanti sia nella commisurazione della pena.
 
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice?
La valutazione della recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso dalle precedenti condanne. Il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra il reato per cui si procede e i precedenti, verificando se la condotta passata indichi una perdurante inclinazione al delitto che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
In che misura il giudice può decidere l’entità della pena?
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata, ma deve essere esercitata in aderenza ai principi e ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e, di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4426  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Tor che confermava la penale responsabilità dell’imputato per i reati di furto e tentata r impropria;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazion legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contes sono manifestamente infondati;
che la Corte territoriale, a pagina 3, ha fatto corretta applicazione dei principi fissa giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fonda esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consu essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. p rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando s in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazio al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la determinazi del trattamento sanzioNOMErio, sono del pari manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in ader principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove la p base è stata, peraltro, fissata in misura sostanzialmente pari al minimo edittale (si ved proposito, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
~~ITATA
Il Presidente