Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15176 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 09/10/1998
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissil ilità del ricorso lette le memorie dei difensori del ricorrente che insistono per l’accoglimento d i motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 novembre 2024, la Corte di appello di Bari, ir parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, riconsiderato l’aunnent D per la recidiva (solo specifica) ai sensi dell’art. 99, ult. comma, cod. pen., rideb rminava la pena inflitta a NOME COGNOME per il delitto di tenta to furto pluriaggravato ascrittogli alla misura di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di recli sione ed euro 733 di multa.
1.1. Per quanto qui di interesse, la Corte di merito, in risposta ai -notivi di appello, osservava che:
la recidiva specifica era stata correttamente ritenuta configura ldosi, la precedente condanna risultante dal certificato penale, della medesimi indole, trattandosi ancora di furto, seppure in abitazione;
dovevano negarsi le circostanze attenuanti generiche, rilevando ar che che, dal profilo facebook intestato al prevenuto (in assenza di elementi concre :i che ne facessero ritenere l’hackeraggio), emergevano dati inquietanti, che lo acevano ritenere, per le raffigurazioni appostevi, incline al crimine; e, comunque l’i nputato, pur avendo poi ammesso l’addebito, nell’immediatezza si era dato alla fu ga e non aveva, in seguito, riferito alcuna notizia utile ad identificare il complice;
dell’unico precedente pur estinto (per essere decorso il tempo nr cessano dalla sospensione condizionale della pena inflittagli) doveva tenersi conto anche ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo, con l’unico m )tivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura de la pena, alla ritenuta sussistenza della recidiva, al diniego delle circostanze al tenuanti generiche ed alla mancata concessione del beneficio della sos )ensione condizionale della pena.
Si affermava infatti l’occasionalità della condotta illecita oggetto del p rocesso, considerando che l’unico precedente a carico del prevenuto era per un fatt ) di oltre dieci anni prima, quando aveva solo quindici anni.
Si erano tratti argomenti di giudizio da un profilo facebook al nredesimo intestato che però l’imputato aveva affermato essere stato hackerato.
La recidiva non era stata adeguatamente motivata, considerando il lungo lasso di tempo trascorso da quell’unico illecito.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la ivale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per la sua gene -icità.
I difensori del ricorrente hanno inviato memoria con la quale insis. tono per l’accoglimento dei motivi di ricorso, inviando il provvedimento, del 31 gennaio 2025, di estinzione del precedente reato a seguito del tempo trasco so dalla sospensione condizionale di detta pena (mesi 8 di reclusione ed euro 300 c i multa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Si deve innanzitutto ribadire (anche in considerazione del fatto che la difese del ricorrente ha inteso produrre il provvedimento di estinzione del r !ato che costituisce l’unico precedente presente nel certificato del casellario giud ziale del medesimo, così implicitamente assumendone, ma a torto, la rilevar za) che l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della r 2na non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tene ·si conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv 278575 – 01; Sez. 4, n. 45351 del 23/11/2010, Vidarte, Rv. 249069 – 01; Sez. 3, i. 28746 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 264107 – 01).
Quanto alla motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla configurabilità della recidiva stessa se è vero che la stessa appare riferirsi alla sola sua caratteristica “specifica”, è altrettanto vero che il relativo motivo d appello era del tutto generico, privo di ogni concreta argomentazione specifica .5 JI punto e si è già avuto modo di precisare (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/20 .4, dep. 13/03/2015, COGNOME, Rv. 262700; Sez. 5 , n. 44201 del 29/09/2022, -P sta, Rv. 283808) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione.
Quanto alle ulteriori censure proposte nel ricorso, peraltro ti tte solo genericamente argomentate, deve considerarsi come il diniego delle cir :ostanze attenuanti generiche fosse stato adeguatamente motivato sia non rav n isandosi elementi da cui trarre un giudizio di meritevolezza sia considerando le in , luietanti emergenze del profilo facebook del prevenuto (che la Corte di merito, con un
giudizio in fatto privo di manifesti vizi logici, ha ricondotto, con :ertezza all’imputato); e come non fosse consentito il beneficio previsto dall’art. 163 cod.
pen, in considerazione della somma dell’attuale pena detentiva con qi iella pur dichiarata estinta (vd. Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, COGNOME, Rv.
277457
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01 in cui si afferma, in parallelo a quanto visto per la recidiva, che l’estin :ione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effe ti penali
diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve a munque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessi( ne della
sospensione condizionale della pena; così anche Sez. 3, n. 43835 del 29/. 0/2008,
COGNOME, Rv. 241685 – 01).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga me Ito delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de112 spese processuali.
Così deciso, in Romani marzo 2025.