Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13955 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME, rilevando che con l’impugnazione si contestava il riconoscimento della recidiva che non aveva spiegato alcun effetto sulla pena in quanto ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: l’interesse impugnare sussisterebbe perché il riconoscimento della recidiva influirebbe comunque sulla definizione della pena, anche se subvalente; la recidiva inoltre ha rilevanti effetti n fase esecutiva e determina, se riconosciuta, un complessivo aggravio del disvalore del fatto, nulla rilevando che la stessa non abbia avuto uno specifico effetto sulla sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto “aspecifico”.
1.1. La Corte di appello rigettava l’appello che contestava il riconoscimento della recidiva con una doppia motivazione: (a) da un lato, rilevava la carenza di interesse dell’appellante a contestare la recidiva subvalente che non aveva avuto nessuna incidenza sulla sanzione; (b) dall’altro, riteneva che la recidiva era stata correttamente contestat in quanto proprio i precedenti penali da cui risultava gravato COGNOME erano indicativi di «un propensione criminale che ha ammantato di un disvalore incrementato l’azione predatoria violenta in contestazione, senza che rispetto a quella specifica azione spieghi efficacia all condotta resipiscente successiva, già valutata dal giudice e posta a fondamento della concessione delle circostanze ex art. 62bis cod. pen. in regime di prevalenza» pagg.4 e 5 della sentenza impugnata).
Ebbene, per quanto il collegio non condivida la sentenza impugnata nella parte in cui rileva la carenza di interesse a contestare la recidiva subvalente in quanto ritiene corretta l’interpretazione secondo cui l’imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l’esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena tenuto conto degli effetti correlati al suo riconoscimento previsti dalle norme dell’ordinamento penitenziario (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, COGNOME, Rv. 283259 – 01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013 COGNOME, Rv. 255991 – 01, contra, tra le altre, Sez. 2 -, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284309), tuttavia, nel caso in esame risulta assorbente la circostanza che il ricorrente non ha in alcun modo
contestato la parte della sentenza che afferma – peraltro con motivazione diffusa – che sussistono gli elementi per riconoscere la recidiva.
Tale carenza rende il ricorso aspecifico ed impedisce allo stesso di superare la soglia di ammissibilità.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024
L’estensore Presidente