Recidiva subvalente e calcolo della prescrizione: la decisione della Cassazione
La determinazione del tempo necessario affinché un reato cada in prescrizione è un tema tecnico di fondamentale importanza nel diritto penale. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante l’impatto della recidiva subvalente sul calcolo di tali termini, chiarendo definitivamente se un’aggravante ‘soccombente’ possa ancora influenzare la durata del procedimento.
Il caso e la contestazione sulla prescrizione
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero errato nel non dichiarare l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il decorso del tempo avrebbe dovuto annullare la punibilità dei fatti contestati. Tuttavia, la questione ruotava attorno alla presenza della recidiva, che era stata riconosciuta sussistente ma valutata come subvalente rispetto alle circostanze attenuanti nel giudizio di comparazione.
L’efficacia della recidiva subvalente
Il nodo giuridico affrontato riguarda l’efficacia della recidiva subvalente ai fini del calcolo dei termini prescrizionali. La difesa sosteneva che, una volta che l’aggravante viene superata dalle attenuanti nel bilanciamento effettuato dal giudice, essa non dovrebbe produrre effetti distorsivi sui tempi della prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha però una visione differente e consolidata su questo punto specifico.
Orientamento consolidato della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito che la recidiva, qualora ritenuta sussistente, esplica i suoi effetti sul tempo necessario ai fini della prescrizione indipendentemente dall’esito del giudizio di comparazione. In altre parole, anche se la recidiva non porta a un aumento effettivo della pena perché ‘coperta’ dalle attenuanti, essa continua a operare come fattore che prolunga il termine oltre il quale il reato si estingue.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di diritto secondo cui la sussistenza della recidiva è un dato oggettivo accertato dal giudice. Una volta che tale circostanza viene ritenuta esistente, la legge prevede che il termine di prescrizione sia calcolato tenendo conto dell’aumento previsto per i recidivi. Il fatto che, in una fase successiva del ragionamento giuridico, il giudice decida che le attenuanti prevalgano sull’aggravante ai fini della determinazione della pena finale, non cancella l’esistenza della recidiva stessa né i suoi effetti automatici sul regime temporale del reato. Pertanto, nel caso di specie, il tempo necessario per la prescrizione non era ancora decorso interamente.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Poiché il motivo basato sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale citato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi dichiarati inammissibili. Questa sentenza conferma quanto sia rischioso sottovalutare l’impatto tecnico delle aggravanti, anche quando sembrano neutralizzate dal bilanciamento con le attenuanti.
La recidiva subvalente impedisce la prescrizione del reato?
La recidiva subvalente non impedisce la prescrizione in assoluto, ma ne allunga i termini temporali necessari, rendendo più difficile l’estinzione del reato per decorso del tempo.
Cosa accade se la recidiva è soccombente rispetto alle attenuanti?
Anche se la recidiva è considerata subvalente nel bilanciamento delle circostanze, essa continua a produrre effetti giuridici sul calcolo della prescrizione secondo la giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45032 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45032 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPEtL0 di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la erronea omessa declaratoria di prescrizione in merito ai delitti contestati è manifestamente infondato essendo ormai consolidato l’orientamento secondo cui la recidiva subvalente ma comunque ritenuta sussistente esplica i suoi effetti sul tempo necessario ai fini della prescrizione che nel caso di specie, pertanto, risulta perento (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.