Recidiva Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione Viene Respinto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul tema della detenzione di stupefacenti e sulla valutazione della recidiva stupefacenti. La pronuncia conferma come la scrupolosa analisi dei fatti da parte dei giudici di merito e la corretta applicazione delle norme rendano inattaccabile la decisione di condanna, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni che hanno guidato i giudici supremi.
I Fatti alla Base della Controversia
Un individuo veniva condannato in rito abbreviato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Le accuse includevano la detenzione ai fini di spaccio di diverse sostanze – eroina, marijuana e cocaina – e la cessione di una dose in cambio di 10 euro. A pesare sulla condanna, anche la contestazione della recidiva qualificata.
L’imputato presentava ricorso in Cassazione, basandolo su quattro motivi principali:
1. La destinazione delle sostanze a uso personale e non allo spaccio.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Il mancato riconoscimento di un’attenuante.
4. L’assenza di motivazione riguardo la recidiva reiterata.
L’Analisi della Corte e la Motivazione della Recidiva Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, ritenendoli infondati e dichiarando l’appello inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le corti di merito avessero già accertato con precisione i fatti.
In primo luogo, è stato provato che l’imputato deteneva quantità di droga suddivise in dosi e di diversa tipologia (3,78 gr di eroina per 17 dosi, 0,94 gr di marijuana per 4 dosi, e una minima quantità di cocaina). Questi elementi, uniti alle scaltre modalità di occultamento – parte in casa e parte all’esterno, vicino al cancello dell’abitazione – e al ritrovamento di materiale per il confezionamento, sono stati considerati indicatori univoci della destinazione allo spaccio, escludendo l’ipotesi dell’uso personale.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Corte ha evidenziato che la detenzione di plurime sostanze stupefacenti, abilmente occultate, denotava una ‘spiccata abilità delinquenziale’, incompatibile con l’ipotesi di un reato di lieve entità. Tale comportamento, secondo i giudici, indica una pericolosità sociale che osta all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Gestione della Recidiva Stupefacenti e degli Altri Motivi
Per quanto riguarda la mancata applicazione di un’attenuante, la Corte ha rilevato che tale richiesta non era stata avanzata nel precedente grado di giudizio (appello). Di conseguenza, il motivo è stato considerato ‘nuovo’ e, come tale, non esaminabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha confermato la corretta motivazione riguardo all’applicazione della recidiva stupefacenti. I giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato i precedenti penali dell’imputato, definiti ‘recenti, specifici e reiterati’. Questi elementi sono stati ritenuti sintomatici di un’accentuata pericolosità sociale e di una ‘perdurante inclinazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti’, giustificando pienamente l’aggravante.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse completa, logica e priva di vizi. I giudici di merito hanno correttamente interpretato le prove, distinguendo chiaramente tra uso personale e attività di spaccio sulla base di elementi oggettivi come la quantità, la varietà delle sostanze e le modalità di occultamento. L’analisi della pericolosità sociale dell’imputato, basata sui suoi precedenti specifici, ha correttamente giustificato sia l’esclusione della tenuità del fatto sia l’applicazione della recidiva. La decisione di inammissibilità si fonda, quindi, sulla manifesta infondatezza e, in parte, sulla novità dei motivi di ricorso, che non sono riusciti a scalfire la solidità dell’impianto accusatorio confermato nei precedenti gradi di giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di reati legati agli stupefacenti. In primo luogo, la distinzione tra uso personale e spaccio si basa su una valutazione complessiva di indizi precisi e concordanti. In secondo luogo, la ‘particolare tenuità del fatto’ non è applicabile quando le modalità della condotta rivelano una professionalità criminale. Infine, la recidiva non è un automatismo, ma deve essere motivata sulla base della storia criminale del reo, che può indicare una specifica e persistente tendenza a delinquere. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rappresenta l’esito processuale per chi tenta di impugnare una sentenza ben motivata con argomenti deboli o non proposti tempestivamente.
Quando la detenzione di droga non è considerata per uso personale?
Secondo la Corte, la detenzione non è considerata per uso personale quando vi sono elementi oggettivi che indicano la finalità di spaccio, come la detenzione di varie tipologie di stupefacenti, il rinvenimento di materiale per il confezionamento delle dosi e l’uso di scaltre modalità di occultamento della sostanza.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è stata negata perché la detenzione di plurime sostanze destinate alla cessione e le modalità di occultamento (in casa e all’esterno vicino all’abitazione) sono state ritenute indicative di una ‘spiccata abilità delinquenziale’, incompatibile con la definizione di un’offesa di particolare tenuità.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva stupefacenti?
L’applicazione della recidiva è stata giustificata sulla base dei precedenti penali dell’imputato, considerati recenti, specifici e reiterati. Questi elementi sono stati visti come sintomo di un’accentuata pericolosità sociale e di una persistente inclinazione a commettere reati legati agli stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7560 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato con l’abbreviato alle pene di legge per il reato dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di marijuana, cocaina, eroina e per cessione di una dose verso il corrispettivo di euro 10, con la recidiva qualificata;
Rilevato che il ricorrente lamenta la violazione di legge, la violazione dli norme processuali e il vizio di motivazione, perché lo stupefacente era destinato a uso personale (primo motivo), perché non era stato prosciolto ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen. (secondo motivo), perch non gli era stata applicata l’attenuante del 62, numero 4, cod. pen. (terzo motivo), perché no era stata motivata la recidiva reiterata (quarto motivo);
Rilevato che i Giudici di merito hanno scrupolosamente accertato che l’imputato deteneva 3,78 grammi di eroina per complessive 17 singole dosi medie; 0,94 gra Timi di marijuana, per complessive quattro singole dosi medie; 0,07 grammi di cocaina, insufficiente al confezionamento di una singola dose media;
Rilevato che la Corte territoriale ha evidenziato le scaltre modalità di occultamento delle va tipologie di stupefacente e il rinvenimento di materiale finalizzato al confezionamento delle d da spacciare, tutti elementi indicativi univocamente della colpevolezza del prevenuto in ordin al delitto contestato;
Rilevato che la Corte territoriale ha motivato in merito all’esclusione della caus proscioglimento, stante la detenzione di plurir,ne sostanze stupefacenti destinate alla cessione 1~1 abilmente occultate sia in casa che per strada,, ” un albero sul ciglio della strada vicino al canc d’ingresso della sua abitazione, modalità indicative di spiccata abilità delinquenziale;
Rilevato che dal riassunto dei motivi nella sentenza di appello non risulta che l’imputato abb invocato l’applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen., circostanza non confutata nel ricorso cassazione, per cui il motivo si appalesa nuovo e non ·esaminabile;
Rilevato che la Corte territoriale ha motivato anche in merito all’applicazione della recidiva p precedenti recenti specifici e reiterati, sintomatici di un’accentuata pericolosità sociale e d perdurante inclinazione alla commissidne di reati in materia di stupefacenti;
Ritenuto che la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
ì/f
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente