Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CARINI il 03/12/1989
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 16 dicembre 2021 dal locale Tribunale, con cui l’imputato NOME COGNOME è stato condannato alla pena, ridotta per il rito prescelto, esclusa la continuazione e riconoscìute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Carini il 19 ottobr 2019.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio dìfensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.
Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto della motivazione relativamente alla ritenuta recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto della motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio di cui agli artt. 133 e 533 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 256713).
Nel caso di specie la Corte di Appello, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, ha rilevato che il ricorrente era già gravato da plurimi precedenti, due dei quali proprio per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e che l’omogeneità dei fatti oltre che la vicinanza temporale, inducevano a ritenere che l’imputato con la commissione del reato per il quale si è proceduto ha mostrato una pervicacia criminale e una pericolosità sociale che giustificavano il trattamento sanzionatorio previsto per i recidivi reiterati, specifi infraquinquennali.
Con tutto questo argomentato la difesa non si confronta.
3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale la difesa lamenta il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ha posto l’accento no solo sulla diversità delle sostanze stupefacenti detenute ma anche il fatto che il
Ogi.ta
reato è stato commesso mentre l’imputato usufruiva si trovava in regime di detenzione domiciliare.
In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).
Alla inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Deciso il 10 giugno 2025
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NOME COGNOME