Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44054 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44054 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante ritenendo che le condotte di lesioni aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale accertate nel presente processo hanno dimostrato come le precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre che per rapina, del marzo 2018 non abbiano sortito alcun effetto deterrente;
Considerato che tale apprezzamento non si rileva manifestamente illogico e non viola il disposto dell’art. 99 cod. pen., in quanto trae origine proprio d una relazione qualificata (la nnedesinnezza del titolo di reato) tra il reato per cu è stata pronunciata la condanna ed i precedenti penali dell’imputato;
Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto, non certo incongruamente, il lasso di tempo intercorso tra la precedente condanna per i delitti commessi nel 2013, e il 9 aprile 2021, data dei reati oggetto del presente processo, inidoneo a confutare il giudizio di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo conseguente alla reiterazione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.