Recidiva specifica: quando il ricorso è inammissibile
La recidiva specifica rappresenta un elemento cruciale nel calcolo della pena e nella valutazione della pericolosità sociale di un imputato. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di furto aggravato, ribadendo i criteri per l’applicazione di questa aggravante e i limiti del ricorso di legittimità.
Il caso di furto aggravato e la contestazione della difesa
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato dalla violenza sulle cose, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Gli imputati, attraverso il proprio legale, hanno proposto ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del contendere riguardava la mancata esclusione della recidiva specifica per uno degli imputati e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per l’altro.
Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero motivato adeguatamente la scelta di applicare tali aggravanti, che comportano un sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio.
La valutazione della capacità criminale
La Suprema Corte ha analizzato la struttura del ricorso, rilevando come le censure mosse dalla difesa fossero di natura acritica. I giudici di merito avevano infatti fondato la loro decisione su elementi oggettivi e concreti. In particolare, era stata valorizzata la spiccata capacità criminale degli imputati, desunta non solo dai numerosi precedenti penali per reati della stessa indole, ma anche dal breve intervallo di tempo trascorso tra le precedenti condanne e il nuovo episodio delittuoso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla natura del ricorso di legittimità. Gli Ermellini hanno chiarito che la difesa si è limitata a contestare genericamente la valutazione dei giudici di merito senza offrire argomentazioni idonee a scardinare l’impianto logico della sentenza impugnata. La giurisprudenza consolidata stabilisce che l’applicazione della recidiva specifica è legittima quando il giudice di merito fornisce una spiegazione razionale basata sulla storia criminale del soggetto e sulla sua propensione al delitto. Nel caso di specie, la reiterazione di reati identici in un arco temporale ridotto costituisce un indicatore inequivocabile di una pericolosità sociale che giustifica pienamente l’aggravamento della pena. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo della specificità necessaria per essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, confermando integralmente le statuizioni della Corte d’Appello. Oltre alla conferma della pena, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a contestazioni formali, ma che sappia confrontarsi con i dati fattuali relativi alla condotta del reo. La recidiva specifica rimane uno strumento fondamentale per l’ordinamento per calibrare la risposta punitiva dello Stato in base alla reale ostinazione criminale del condannato.
Cosa comporta l’applicazione della recidiva specifica in un processo penale?
La recidiva specifica determina un aumento della pena per chi commette un nuovo reato della stessa indole rispetto a quelli passati, segnalando una maggiore pericolosità sociale.
Perché un ricorso in Cassazione sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare genericamente la valutazione del giudice di merito senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione.
Quali elementi valutano i giudici per confermare la capacità criminale?
I giudici analizzano i precedenti penali del soggetto e il lasso di tempo intercorso tra le condanne precedenti e il nuovo reato commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41405 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41405 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CENTO il DATA_NASCITA NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pordenone ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose.
Considerato che con l’unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica contestata a COGNOME NOME e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata a COGNOME NOME, la difesa si limita a censurare acriticamente la valutazione dei giudici di merito che, invece, hanno valorizzato, quale sintomo di spiccata capacità criminale e propensione al delitto, i precedenti penali dai quali entrambi gli imputati sono gravati, nonché il breve lasso temporale intercorso tra l’episodio delittuoso contestato e le precedenti condanne per lo stesso titolo di reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023