Recidiva specifica: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La determinazione della pena e la valutazione della pericolosità sociale passano spesso attraverso l’istituto della recidiva specifica. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla validità dei ricorsi che contestano l’applicazione di questa aggravante, ribadendo limiti rigorosi per l’ammissibilità dell’impugnazione quando la motivazione del giudice di merito appare solida e coerente.
I fatti e la contestazione della recidiva specifica
Il caso trae origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando un’erronea applicazione della recidiva specifica e reiterata. La difesa sosteneva che i criteri utilizzati per confermare tale aggravante fossero carenti o illogici, nonostante la presenza di numerosi precedenti penali a carico del soggetto.
Secondo la prospettazione difensiva, il riconoscimento della recidiva non avrebbe tenuto conto della reale portata dei fatti contestati, cercando di ottenere una riduzione della pena attraverso l’esclusione della circostanza aggravante.
La decisione della Suprema Corte sul ricorso
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi addotti dalla difesa non erano altro che una riproposizione di argomenti già presentati in secondo grado e ampiamente confutati dai giudici d’appello.
La Cassazione ha chiarito che il compito della Corte non è quello di procedere a una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare la tenuta logica e giuridica della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato correttamente il nesso tra i precedenti penali e l’accresciuta pericolosità sociale del reo, il ricorso è stato considerato privo di fondamento.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sul principio di autosufficienza e specificità dei motivi di ricorso. Quando una sentenza di merito analizza puntualmente i precedenti penali del condannato, individuando in essi una chiara propensione al crimine della stessa indole, l’applicazione della recidiva specifica risulta giustificata. Nel caso in esame, il riferimento ai plurimi precedenti è stato ritenuto un elemento dimostrativo insuperabile di una pericolosità sociale concreta, rendendo la decisione di merito immune da censure di illogicità manifesta.
Le conclusioni sulla recidiva specifica
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che la mera riproduzione di profili di censura già disattesi rende il ricorso inammissibile. Oltre al rigetto dell’istanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento conferma che l’impugnazione della recidiva specifica richiede argomentazioni nuove e specifiche, capaci di scardinare la logica giuridica del provvedimento impugnato, non potendosi limitare a un mero dissenso valutativo.
Cosa succede se un ricorso ripete solo argomenti già respinti in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione richiede motivi specifici che contestino vizi di legittimità e non una semplice riproposizione di quanto già deciso nel merito.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva specifica?
Viene giustificata richiamando i precedenti penali del reo che dimostrano una maggiore pericolosità sociale e una tendenza a commettere reati della stessa natura.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8079 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8079 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BLEVE NOME COGNOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
147/RG. 27942
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che l’unico motivo dedotto, relativo alli applicazione della contestata recidiva, inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi manifeste illogicità in quanto l’applicazione della recidiva specifica e reiterata fk’ è s argomentata a pag. 1 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.