Recidiva Specifica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione della recidiva specifica rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, influenzando direttamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per la sua corretta applicazione e, soprattutto, i limiti entro cui è possibile contestarla in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire quando e perché un ricorso su questo tema rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato. La Corte di Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato a otto mesi di reclusione e 160 euro di multa. Nel determinare la pena, la Corte territoriale aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva specifica e reiterata.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione tramite il suo difensore. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il riconoscimento della recidiva, sostenendo una carenza di motivazione da parte dei giudici d’appello e l’insussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
L’Analisi del Ricorso e la Recidiva Specifica
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva applicabile l’aggravante della recidiva specifica. Secondo la difesa, mancava una vera analisi dei presupposti che giustificassero un aumento di pena basato sui precedenti penali dell’imputato.
Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte. La decisione si fonda su un principio fondamentale del processo di cassazione: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di lamentele già esaminate, ma deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici precisi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, il motivo sollevato è stato considerato non deducibile in sede di legittimità, poiché non evidenziava un vero e proprio vizio di legge, ma mirava a una rivalutazione del merito della decisione, attività preclusa alla Cassazione.
In secondo luogo, e in modo decisivo, i giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della Corte d’Appello. La sentenza impugnata, infatti, non si era limitata a prendere atto dell’esistenza di precedenti penali. Al contrario, aveva condotto un’analisi concreta, basata sui criteri dell’articolo 133 del codice penale, per valutare il rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate.
La Corte d’Appello aveva verificato se e in che misura la precedente condotta criminale fosse indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’. Questo esame aveva dimostrato che i precedenti specifici avevano agito come fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo furto. Di fronte a una motivazione così strutturata, lineare e priva di contraddizioni, il ricorso è apparso generico e non in grado di scalfirne la tenuta logico-giuridica.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: per contestare efficacemente il riconoscimento della recidiva specifica in Cassazione, non è sufficiente lamentare una generica carenza di motivazione. È necessario, invece, dimostrare che il giudice di merito abbia omesso del tutto di valutare la relazione tra i precedenti e il nuovo reato, o lo abbia fatto in modo palesemente illogico o contraddittorio. Se la sentenza impugnata, come nel caso di specie, esamina concretamente la pericolosità sociale del reo e la sua inclinazione a delinquere desunta dai precedenti, un ricorso che non si confronti analiticamente con tale ragionamento è destinato all’inammissibilità. La conseguenza, oltre alla conferma della condanna, è il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto generico, proposto con un motivo non deducibile in sede di legittimità e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che la Corte ha invece giudicato logica e congrua.
Cosa deve fare un giudice per giustificare correttamente l’aumento di pena per recidiva?
Il giudice non deve limitarsi a constatare l’esistenza di precedenti penali, ma deve esaminare concretamente il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. Deve verificare, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., se la condotta passata indica una persistente inclinazione al delitto che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 26 febbraio 2021, ha ridotto la pena inflitta ad COGNOME NOME nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 160,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva specifica e reiterata, di cui lamenta l’insussistenza dei necessari presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condanNOME, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esamiNOME, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatt cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
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