La Recidiva Specifica: Quando la Valutazione del Giudice è Insindacabile
L’applicazione della recidiva specifica rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 35170/2024) offre un importante chiarimento sui limiti entro cui la valutazione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, se la decisione è sorretta da una motivazione logica e completa, il ricorso che ne critica il merito è destinato all’inammissibilità.
Il Fatto: Il Ricorso Contro l’Applicazione della Recidiva
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, del codice penale. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel non escludere tale aggravante, con un vizio nella motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte sulla Recidiva Specifica
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, fornendo una spiegazione esauriente delle ragioni che hanno portato a confermare la recidiva.
I Presupposti Formali e Sostanziali per la Recidiva
La Corte ha sottolineato come l’onere argomentativo del giudice sia stato pienamente assolto. La valutazione sulla recidiva specifica non si è fermata al solo presupposto formale, ovvero l’esistenza di una precedente condanna per un delitto non colposo della stessa indole. I giudici di merito hanno approfondito anche il presupposto sostanziale, analizzando in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, la maggiore colpevolezza e la più elevata capacità a delinquere del reo.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza della Cassazione sono chiare: non è consentito contestare in sede di legittimità la valutazione discrezionale del giudice di merito sull’applicazione della recidiva, quando questa sia stata esercitata correttamente e motivata in modo adeguato. I giudici di merito avevano ampiamente esplicitato il loro convincimento, analizzando sia l’aspetto formale (la precedente condanna) sia quello sostanziale (la pericolosità sociale del soggetto). Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione nel merito è stato ritenuto inammissibile, in quanto esula dai poteri della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: l’apprezzamento del giudice sulla sussistenza dei presupposti sostanziali della recidiva è insindacabile in Cassazione se la motivazione è priva di vizi logici o errori di diritto. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso basato unicamente su una diversa interpretazione dei fatti o della personalità dell’imputato, senza individuare una specifica violazione di legge, ha scarse probabilità di successo. Per l’imputato, la conseguenza della declaratoria di inammissibilità è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava nel merito la valutazione discrezionale dei giudici, i quali avevano correttamente esercitato il loro potere e motivato in modo esauriente la decisione di non escludere la recidiva.
Quali elementi deve considerare un giudice per applicare la recidiva specifica?
Il giudice deve valutare due presupposti: quello formale, cioè l’esistenza di una precedente condanna per un delitto non colposo della stessa natura, e quello sostanziale, ovvero la maggiore colpevolezza e la più elevata capacità a delinquere del reo, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99 secondo comma, cod. pen., non è consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, trattandosi di recidiva specifica, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, essendo stata esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’esistenza sia del presupposto formal rappresentato dalla previa condanna per un delitto non colposo della stessa indole, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.