Recidiva Specifica e Inammissibilità: la Cassazione fa il Punto
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, in particolare quando si contesta la sussistenza della recidiva specifica. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto in abitazione ed evasione, commessi mentre si trovava in detenzione domiciliare. Questa pronuncia ribadisce come la valutazione della pericolosità sociale del reo, fondata su elementi concreti, costituisca una motivazione solida e difficilmente censurabile in sede di legittimità.
I Fatti di Causa: Furto Durante la Detenzione Domiciliare
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i reati aggravati di furto in abitazione ed evasione. L’elemento cruciale della vicenda era che l’imputato aveva perpetrato il furto proprio mentre era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, violando quindi le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
Il Motivo del Ricorso e la Contestazione sulla Recidiva Specifica
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la presunta violazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo all’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la sussistenza di questa aggravante, che comporta un notevole inasprimento della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, definendo il ricorso “manifestamente infondato”.
La Logicità della Valutazione del Giudice di Merito
I giudici supremi hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto sussistente la recidiva, basando la propria valutazione su un elemento di fatto inconfutabile: la perpetrazione del furto mentre l’imputato era agli arresti domiciliari. Questo comportamento, secondo la Corte, non è una mera violazione di legge, ma una chiara dimostrazione di un'”accresciuta pericolosità” del soggetto. La motivazione della corte territoriale è stata quindi giudicata “congrua e logica” e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione del diritto e non a una nuova valutazione dei fatti.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato due sanzioni:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è stata irrogata ravvisando “profili di colpa” nel ricorrente, a causa dell'”evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Si tratta di un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare ricorsi pretestuosi o palesemente infondati che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Cassazione riafferma un principio fondamentale: la valutazione della recidiva non è un automatismo, ma deve basarsi su una concreta analisi della personalità e della pericolosità del reo. Tuttavia, quando questa analisi è fondata su elementi oggettivi e inequivocabili, come la commissione di un nuovo grave reato durante una misura restrittiva, la decisione del giudice di merito acquista una solidità tale da rendere un eventuale ricorso per Cassazione estremamente difficile. La pronuncia serve da monito: un’impugnazione priva di solidi argomenti giuridici non solo è destinata al fallimento, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un motivo di ricorso sulla recidiva specifica può essere considerato manifestamente infondato?
Secondo la Corte, il motivo è manifestamente infondato quando la corte di merito ha fornito un’argomentazione logica e congrua per la sua sussistenza, come nel caso di un furto commesso durante la detenzione domiciliare, che dimostra un’accresciuta pericolosità dell’imputato e non è sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, viene anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro.
Perché la commissione di un reato durante la detenzione domiciliare è rilevante per la valutazione della recidiva?
È rilevante perché dimostra una maggiore pericolosità sociale del soggetto. Il fatto di violare le restrizioni della detenzione domiciliare per commettere un altro reato è considerato dalla Corte una prova concreta che giustifica l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina c ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione ed evasione;
considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, re infraquinquennale, consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la C di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell’accres pericolosità dell’imputato la perpetrazione del furto in abitazione in costanza di deten domiciliare, così rendendo un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 d 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.