Recidiva specifica: perché un ricorso generico è destinato all’inammissibilità
La corretta contestazione della recidiva specifica in sede di ricorso per Cassazione richiede un’argomentazione precisa e puntuale, che non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso che lamentava l’illogicità della motivazione sulla recidiva senza però confrontarsi concretamente con le ragioni addotte dal giudice di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La Corte territoriale aveva confermato la condanna, ritenendo sussistente la recidiva contestata. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Secondo la tesi difensiva, i giudici di secondo grado avrebbero affermato l’esistenza della recidiva in modo puramente apodittico, ovvero senza fornire una giustificazione adeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva specifica
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato dalla difesa era inammissibile in quanto non si confrontava effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, la difesa si è limitata a enunciare un vizio senza però dimostrare dove e perché la motivazione della Corte d’Appello fosse carente o illogica.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha chiarito che la Corte d’Appello aveva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, fornito una motivazione congrua e tutt’altro che apodittica. La sentenza di secondo grado aveva infatti ritenuto sussistente la recidiva specifica e reiterata basandosi su elementi concreti e ben delineati. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato. Questi precedenti, secondo la Corte d’Appello, erano la chiara espressione di una ‘marcata capacità a delinquere’. Di fronte a una simile argomentazione, il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente tale valutazione, dimostrando ad esempio perché quei precedenti non fossero indicativi di una maggiore pericolosità sociale, e non limitarsi a una generica accusa di illogicità. Poiché il ricorso non ha svolto questa analisi critica e puntuale, è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale. Per impugnare efficacemente una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un vizio in astratto. È indispensabile che il ricorso si cali nella concretezza della motivazione impugnata, ne analizzi i passaggi logici e ne evidenzi le specifiche criticità. Nel caso della recidiva specifica, contestare la valutazione del giudice significa affrontare nel dettaglio i precedenti penali considerati, la loro natura e la loro effettiva rilevanza nel dimostrare una maggiore propensione al crimine. Un ricorso generico, che non assolve a questo onere di specificità, è inevitabilmente destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’unico motivo di ricorso era la presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza della recidiva contestata, che sarebbe stata affermata in modo apodittico.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione specifica della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione congrua sulla recidiva, basata sui numerosi precedenti penali dell’imputato, e il ricorso non ha contestato puntualmente tale ragionamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CEPAGATTI il 15/05/1971
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello di Bologna avrebbe solo apoditticamente ritenuto sussistente la contestata recidiva;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente la recidiva specifica e reiterata con motivazione congrua in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici riportati dall’imputato, espressivi di una marcata capacità a delinquere (pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.