Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6603 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6603 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i delitti di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplic considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, è manifest infondato in quanto la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza della contestata recidiva rite dimostrativa della negativa personalità dell’imputato la reiterazione di analoghi reati, an contesti diversi e territorialmente lontani, avvalendosi anche dei familiari, nonostante la con irrevocabile per analoghi fatti, così rendendo un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01) e conforme a legge poiché non fondata solo sull’arco temporale della realizzazione de fatti ma frutto di un esame in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., de esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2 – dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. 281381 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; difatti, è stata ritenuta la rec specifica e non anche quella infraquinquennale (neppure contestata), valorizzando nell’ottica de maggiore pericolosità delinquere dimostrata dal ricorrente, la data in cui la precedente sentenz divenuta irrevocabile, ossia il 10 ottobre 2005, rispetto alla commissione dei nuovi illeciti qual dimostrativo dell’inidoneità di tale dictum a dissuadere il COGNOME dal delinquere ulteriormente;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024.