Recidiva specifica: la Cassazione chiarisce i criteri di valutazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per la valutazione della recidiva specifica, un’aggravante che incide significativamente sulla determinazione della pena. La decisione sottolinea come la personalità dell’imputato e la sua tendenza a reiterare reati della stessa indole siano elementi centrali per giustificare un trattamento sanzionatorio più severo. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la logica dietro l’applicazione di tale istituto.
I fatti del caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per i delitti di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice. L’imputato lamentava, come unico motivo di ricorso, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della recidiva specifica contestatagli. Secondo la difesa, la Corte di merito non avrebbe adeguatamente giustificato l’applicazione di tale aggravante.
L’applicazione della recidiva specifica secondo i giudici
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente ravvisato la sussistenza della recidiva. L’argomentazione dei giudici si è basata su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, non limitata al mero arco temporale tra i reati.
La Corte ha evidenziato come la personalità negativa dell’imputato fosse dimostrata dalla reiterazione di reati analoghi, commessi anche in contesti geografici diversi e con il coinvolgimento di familiari. Questo comportamento, secondo i giudici, dimostra una persistente inclinazione a delinquere, rendendo logica e congrua la contestazione dell’aggravante.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati. Innanzitutto, la valutazione della recidiva specifica non può basarsi unicamente sul tempo trascorso dalla precedente condanna. È necessario un esame concreto, basato sui criteri dell’articolo 133 del codice penale, che analizzi il rapporto tra il nuovo reato e la precedente condanna. In questo caso, la Corte ha valorizzato il fatto che la precedente sentenza definitiva, risalente al 2005, non avesse avuto alcun effetto dissuasivo sull’imputato, il quale ha continuato a commettere illeciti dello stesso tipo. Questo dimostra l’inidoneità di quel dictum a distoglierlo dal delinquere ulteriormente, confermando una maggiore pericolosità sociale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce che la recidiva specifica non è un automatismo legato al casellario giudiziale, ma il risultato di un’analisi approfondita della personalità e della condotta del reo. La reiterazione di crimini della stessa indole, nonostante una precedente condanna, è un chiaro indice di pericolosità sociale che giustifica un inasprimento della pena. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, data l’evidente infondatezza e colpa nell’impugnazione.
Su quali basi la Corte ha confermato la sussistenza della recidiva specifica?
La Corte ha basato la sua decisione sulla reiterazione di reati analoghi da parte dell’imputato, anche in contesti diversi e con l’aiuto di familiari, e sulla dimostrata personalità negativa, ritenendo che una precedente condanna irrevocabile non avesse avuto alcun effetto deterrente.
Perché il semplice trascorrere del tempo non esclude la recidiva?
Perché la valutazione della recidiva non si fonda solo sull’arco temporale, ma richiede un esame concreto del rapporto tra il nuovo reato e la precedente condanna, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, per accertare la maggiore pericolosità del reo.
Quali sono state le conseguenze della decisione della Cassazione per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’evidente infondatezza dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6603 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6603 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONREALE il 25/05/1957
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i delitti di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplic considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, è manifest infondato in quanto la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza della contestata recidiva rite dimostrativa della negativa personalità dell’imputato la reiterazione di analoghi reati, an contesti diversi e territorialmente lontani, avvalendosi anche dei familiari, nonostante la con irrevocabile per analoghi fatti, così rendendo un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01) e conforme a legge poiché non fondata solo sull’arco temporale della realizzazione de fatti ma frutto di un esame in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., de esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2 – dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. 281381 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; difatti, è stata ritenuta la rec specifica e non anche quella infraquinquennale (neppure contestata), valorizzando nell’ottica de maggiore pericolosità delinquere dimostrata dal ricorrente, la data in cui la precedente sentenz divenuta irrevocabile, ossia il 10 ottobre 2005, rispetto alla commissione dei nuovi illeciti qual dimostrativo dell’inidoneità di tale dictum a dissuadere il Rossano dal delinquere ulteriormente;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024.