Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8030 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8030 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 03/04/1971
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Napoli del 7 maggio 2024 che, decidendo in sede di rinvio per effetto di annullamento pronunciato dalla prima sezione di questa Corte limitatamente al punto concernente la recidiva, l’ha riqualificata in “recidiva specifica” (in
è
di “specifica ed infraquinquennale”, riconosciuta dalla decisione annullata) ed ha ridetermina in mitius il trattamento sanzionatorio inflitto nei confronti di COGNOME in ordine al capo delitto di cui all’art. 74 commi 1 e 2, 80 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 309/90 e 416 bi cod. pen. – e al capo 26) – delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309/90 bis.1 cod. pen., reato-satellite unito in continuazione con il primo.
L’atto d’impugnazione, sottoscritto da difensore abilitato, si è affidato a due sostan motivi, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili di cui all’art. 173 comma 1 dis cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a ritenuta sussistenza della recidiva, con riferimento al rispetto delle direttrici imposte sentenza rescindente ed all’impossibilità di ritenere che i delitti di narcotraffico siano stessa indole del tentato furto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile nel 1994, ci 20 anni prima dei reati ascritti al ricorrente nell’ambito del presente procedimento proposito, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, perché il giudice deve dar conto della gravità dell’illecito e della sua attitudine a dimostrare la con pericolosità del reo, in un rapporto di “continuità” con le precedenti condanne, inesistente caso di specie.
2.2. Il secondo motivo, poggiato sulla deduzione dei medesimi vizi, si è concentrato sull’inconfigurabilità della “medesima indole” dei reati oggetto del riconoscimento de recidiva. La motivazione, in ogni caso, sarebbe assente od illogica, perché fondata sull sussistenza di un unico movente economico, ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità; sarebbe stato necessario approfondire il legame tra le condotte – di tentato fur di traffico di stupefacenti – da considerarsi piuttosto interrotto dal lungo tempo trascorso esse.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo, che ha denunciato un vizio di violazione di legge e della motivazione a riguardo della riconosciuta recidiva, si rivela geneticamente inammissibile, perché trattasi doglianza non devoluta al giudice di legittimità con il ricorso per cassazione e, pertanto, più proponibile dinanzi al giudice della fase rescissoria; invero, qualora un determinato pun non sia stato attinto dalle censure formulate nel ricorso per cassazione, il relativo esam precluso in sede di rinvio (Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 264033). Si enucle
dalla lettura della decisione della Suprema Corte come la ragione di ricorso formulata dall difesa di COGNOME investisse l’esclusivo profilo della natura della recidiva contestata e l’addebito soggettivo della recidiva ex se come manifestazione di persistente pericolosità dell’imputato (“Con il quarto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) co proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. nonchè la mancanza della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale. Dal certificato del casellario allegato al ricorso emergerebbe, infatti, la risalenza nel tempo dei precedenti penali dell’imputato, sicchè la recidiva non potrebbe essere qualificata come infraquinquennale’). Il giudice del rinvio ha così correttamente interpretato, a sua volta, il perimetro della rinnovazione del giudizio, circoscrivendolo a q sulla “qualificazione della recidiva” (pag.20) perché ad esso è limitato il dictum della pronuncia rescindente, come si evince dall’incedere delle censure di pag. 75, che investono l’attribuibi dell’accezione della recidiva come “specifica” ed “infraquinquennale”. Sono dunque precluse tutte le questioni non oggetto di annullamento (sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, COGNOME, Rv. 267893) e non possono essere proposte – né possono essere prese in esame dal giudice questioni di impugnazione differenti da quelle che erano state sollevate nel giudizio concluso con la sentenza una volta cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devoluti dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno.
2.11 secondo motivo non è fondato.
2.1.La Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione (pagg. 75-76: “Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento all’applicazione della recidiva e, pertanto, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che dov essere rivalutato alla luce del nuovo giudizio sulla predetta circostanza aggravante”), la sentenza della Corte distrettuale del 7 luglio 2022, che, in parziale riforma di quella di p grado, aveva rideterminato la pena nei confronti del Barra “ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale” (pag. 3 sentenza di annullamento). Come noto, in caso di annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice del rinvio è libero di operare una integ rivisitazione della regiudicanda entro i confini della statuizione di annullamento, fermo resta che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente, in linea co dato testuale dell’art. 627 terzo comma, in virtù del quale il giudice di rinvio si uniform sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e dell’art. 628 secondo comma del codice di rito, che stabilisce che la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già deci dalla Corte di Cassazione ( tra le tante, sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760 sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv.271345; sez. 5, n. 34016 d 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413).
2.2. Orbene, la Corte del rito rescissorio ha escluso il connotato della “infra-quinquennalità” ha confermato, con l’integrale rivisitazione del corredo giustificativo posto a base del
riconoscimento, la qualificazione di “specificità” della recidiva, in armonìa con le dir sancite dalla sentenza della Corte di Cassazione, che si erano soffermate sull’impossibilità ravvisare i contorni della recidiva “specifica” con riferimento alla condanna inflitta con il indicato al n. 3 del certificato del casellario, ovvero quello “divenuto definitivo in data 21/06/2019 e, dunque, successivamente alla commissione dei delitti oggetto del presente procedimento”. Pertanto, devono ritenersi superate le obiezioni difensive sull’assunta violazione del tracciato segnato dalla decisione di legittimità e l’opzione deliberativa fin sottrae, in proposito, alle critiche mosse con il nuovo ricorso, avendo affermato che ed ha individuato il relat collegamento con la , inflitta con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 8 novembre 1994, irrevocabile il 24 dicembre 1994.
2.3.La nozione di “recidiva specifica” deve essere tratta da quanto disciplinato dall’art. cod.pen., in virtù del quale si considerano “reati della stessa indole” non soltanto quelli violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli c.d. “omogenei” che, pur previsti da norme diverse, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li h determinati, desunti – anche a prescindere dall’identità del bene giuridico protetto (Sez. 2 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774-01) – dalle modalità di esecuzione o dai moventi del reo, presentino, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (tra le mol sez.5, n. 53401 del 30/05/2018, Marchese, n.m.; sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166, e sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545).
E così, più reati possono considerarsi appartenenti alla medesima categoria o per la rilevata comunanza di caratteri fondamentali, quando siano assimilabili le circostanze oggettive nelle quali essi siano stati posti in essere, ovvero quando le condizioni di ambiente e di persona nel quali siano state compiute le azioni presentino aspetti che depongano per la propensione verso un’unitaria tipologia d’illeciti, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adot le modalità di aggressione dell’altrui diritto, rivelino tendenziale adozione di una medesi tecnica delittuosa (sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010, L., Rv. 249744; sez. 3, n. 3362 d 04/10/1996, COGNOME, Rv. 206531; sez. 3, n. 3055 del 30/09/1997, COGNOME, Rv. 209370; sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009, COGNOME, Rv. 245504).
2.4. La giurisprudenza di legittimità ammette in linea generale l’assimilazione per indole tr furto (o la ricettazione) e la detenzione di stupefacenti (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/20 Genchi, Rv. 261869; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800; Sez. 2, n. 10185 del 01/10/1992, P.G. in proc. Canterini, Rv. 192288; Sez. II, 1.10.1992; Sez. 1, n. 2097 de 12/07/1988 – dep. 29/09/1989, COGNOME, Rv. 182174), in considerazione dell’omogeneità dello scopo di lucro; si è tuttavia precisato che tale assonanza, che attiene ai motivi a delinque non può essere estesa al punto da determinare l’effetto automatico della riconducibilità ad
un’unica indole di tutti i delitti che siano caratterizzati della natura economica sollecitazione a delinquere, anche perché quest’ultima costituisce, notoriamente, una delle principali e, anzi, la più frequente motivazione dei comportamenti criminali; fermo restando, ogni caso, che la valutazione sulla recidiva attiene all’esercizio del potere discrezionale giudice di merito il quale, se adeguatamente motivato a riguardo del caso concretamente esaminato, non è censurabile in Cassazione (sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, cit.; sez.3, n 11954 del 16/12/2010, L., cit.; sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, cit.; sez. 3, n. 36319 05/07/2001, COGNOME).
E allora, nessuna aporia logica è riscontrabile nel giudizio formulato dalla sentenza impugnata sull’affinità dell’indole dei reati in scrutinio, dal momento che i delitti per i quali è i condanna nel presente procedimento penale non sono stati considerati come il risultato di una determinazione estemporanea e comunque connotata da una cesura temporale, rispetto al precedente penale così valorizzato, nella cui cornice il ricorrente sia rimasto immune dal commissione di reati, ma ne è stata apprezzata una sostanziale continuità con l’affiliazione a “noto e temibile clan camorristico, denominato clan COGNOME“, al quale il prevenuto appartenuto “fino al 2016” e la cui “riserva” di solidità delinquenziale, nella sostanza, n rappresentato essenziale ed efficace spinta criminogena (il “salto di qualità”) per l'”attiv smercio di stupefacenti del clan COGNOME” e per la consumazione delle condotte di narcotraffico che si sono collocate nel 2015. E’ stato dunque rimarcato, con argomentazioni di merito che sono sottratte al vaglio di legittimità e soddisfano il parametro della non manife illogicità dell’enunciazione, il connotato dell – agire criminale omogeneo” che, in quanto integrante persistente manifestazione della medesima, osmotica, indole di malaffare, volta alla realizzazione di reati tutti lucro-produttivi, determina la recessività del dato, asettico, de temporale tra i fatti oggetto della decisione e il pregiudizio penale per furto tentato div irrevocabile nel 1994.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 05/12/2024
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